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lunedì 2 marzo 2015

ESCLUSIVA PG –I bilanci del Parma e della Eventi Sportivi: avvincenti come un romanzo giallo

Nel bilancio della Eventi Sportivi chiuso al 30 giugno 2014 c’è un risvolto riguardante il passaggio di proprietà da Tommaso Ghirardi a Rezart Taçi. Lo stesso elemento è contenuto nel documento contabile della controllata Parma Football Club, chiuso sempre nello scorso giugno con una perdita di 13,7 milioni e depositato in Camera di Commercio: entrambi sono stati approvati il 27 dicembre scorso. E’ un passo della relazione sulla gestione firmata dal presidente Ghirardi in data 19 dicembre 2014, giorno in cui avviene la cessione della maggioranza delle azioni della Eventi Sportivi alla Dastraso Holdings Ltd di Taçi: «E’ significativo rimarcare che, a seguito della cessione della maggioranza delle azioni della società Eventi Sportivi, avvenuta in data odierna mediante girata delle azioni certificata dal Notaio Giovanni Posio di Brescia e registrata ai numeri 21, 22. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 e 35 del registro delle girate dello stesso Notaio, il nuovo socio “Dastraso Holdings Ltd” ha confermato in sede di atto quanto segue: omissis…resta inteso tra le parti che, a seguito delle cessioni di cui al presente accordo, parte cessionaria si impegna a supportare, in modo continuativo e irrevocabile, dal punto di vista societario, finanziario e patrimoniale la società ceduta al fine di garantire la continuità aziendale tanto di questa quanto delle controllate Parma FC S.p.A. e Parma Brand S.r.l., consentendo alle stesse di poter regolarmente adempiere a tutte le obbligazioni sociali». In pratica, è un obbligo sottoscritto dalla Dastraso Holdings di sostenere la Eventi Sportivi e il Parma. Ghirardi aggiunge: «Su tali fondamentali basi, il presente bilancio è stato redatto nella prospettiva della continuità aziendale, che è stata considerata appropriata dagli Amministratori, alla luce delle previsioni formulate e del supporto economico e finanziario garantito dal nuovo socio». Nella relazione sulla gestione del Parma, datata sempre al 19 dicembre, Ghirardi fornisce un quadro del pagamento degli stipendi: «La Società ha regolarmente pagato, nel corso della stagione sportiva 2013/2014 gli emolumenti dovuti i tesserati mentre, a seguito di intervenute difficoltà di natura finanziaria ha provveduto a pagare solo parzialmente quanto dovuto per la stagione in corso».
Il 9 febbraio scorso, al termine delle assemblee dei soci della Eventi Sportivi e del Parma, Pietro Doca, il gioielliere piacentino scelto dal petroliere albanese Rezart Taci come presidente della Dastraso Holding, ha affermato: «Abbiamo operato per il bene della società – si legge su GazzettadiParma.it – Quanto è stata pagata la società? Un euro. Quanto l’abbiamo pagata noi. Perché il problema sono i debiti». Doca ha aggiunto: «Perché ci siamo ritirati? Abbiamo trovato una situazione molto più grave».
Perplessità riguardo alla continuità aziendale sono state espresse dal collegio sindacale e dalla società di revisione Audirevi nelle rispettive relazioni datate 27 dicembre 2014 all’interno del bilancio consolidato della Eventi Sportivi (chiuso con un rosso di 7,32 milioni e un patrimonio netto negativo per 21,2 milioni) e in quello del Parma Fc. Per entrambi l’Audirevi nella sua relazione ha adottato la seguente formula: «Segnaliamo i principali eventi, circostanze, limitazioni ed incertezze sui seguenti aspetti che indicano l’esistenza di un’incertezza significativa che può far sorgere significativi dubbi sulla capacità dell’impresa di operare in continuità aziendale». Nello specifico caso del Parma, la società di revisione rileva: «A causa della perdita di esercizio pari ad Euro 13.695 migliaia, la società versa nelle condizioni previste dall’articolo 2446 del Codice Civile. Il permanere della situazione di squilibrio finanziario della società, tendenzialmente dovuta ad un generale sbilancio tra ricavi e costi e dal mancato raggiungimento dei risultati potenzialmente ottenibili nella campagna trasferimenti 2014, ha generato difficoltà di natura finanziaria che hanno determinato il mancato rispetto di alcune scadenze specifiche prevista dalla Lega Calcio». L’Audirevi spiega: «A causa degli effetti connessi alle incertezze descritte nel precedente paragrafo 3, non siamo in grado di esprimere un giudizio sul bilancio d’esercizio del Parma Football Club Spa al 30 giugno 2014». Analoga conclusione è stata espressa per il bilancio consolidato di Eventi Sportivi.
Nelle due relazioni, il collegio sindacale (Presidente Mario Bastianon, Osvaldo Francesco Maria Riccobene e Francesco Sorlini) comune ad Eventi Sportivi e Parma Fc ribadisce: «Come precisato dal soggetto incaricato della revisione contabile del bilancio in esame e da noi condiviso, segnaliamo l’esistenza di un’incertezza significativa che potrebbe generare dubbi sulla capacità dell’impresa di operare in continuità aziendale». Come già scritto da Ghirardi, anche i sindaci sottolineano che «il nuovo socio di maggioranza della società controllante Eventi Sportivi Spa ha dichiarato, nell’atto di acquisizione della maggioranza delle azioni datato 19 dicembre 2014, il proprio impegno a supportare, in modo continuativo e irrevocabile, dal punto di vista societario, finanziario e patrimoniale la società Eventi Sportivi Spa al fine di garantire la continuità aziendale della stessa e delle società controllate Parma Fc Spa e Parma Brand Srl consentendo alle stesse di poter adempiere a tutte le obbligazioni sociali; su tali fondamentali basi, il bilancio di esercizio è stato redatto nella prospettiva della continuità aziendale che è stata considerata appropriata dagli Amministratori, alla luce delle previsioni formulate e del supporto economico e finanziario garantito dal nuovo socio». I sindaci, secondo quanto riportato nei verbali delle assemblee di Eventi Sportivi e del Parma, «hanno comunicato in data 19 dicembre le loro dimissioni in via irrevocabile».
Marco Liguori
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giovedì 5 dicembre 2013

Laziali incarcerati: Federsupporter predispone azione collettiva davanti all'Ue contro la Polonia


COMUNICATO STAMPA - LAZIALI INCARCERATI IN POLONIA
FEDERSUPPORTER PREDISPONE UN'AZIONE COLLETTIVA DAVANTI ALLA UE NEI CONFRONTI DELLO STATO POLACCO
Il problema della scarcerazione dei nostri connazionali-tifosi, su cui si sono giustamente accentrate in questi giorni le attenzioni , non può far trascurare l’altrettanto , importante problema costituito dalla violazione nei loro confronti di diritti fondamentali previsti e garantiti dalla normativa europea.
A questo proposito, nel richiamare l’attenzione sugli ulteriori approfondimenti svolti dall’Avv. Rossetti nelle note allegate, Federsupporter, in tali note, ribadisce la propria disponibilità a portare avanti un’azione collettiva nei confronti dello Stato polacco dinanzi ai competenti Organi di giustizia europei per violazione di norme fondamentali della UE, con conseguente richiesta di risarcimento dei danni.
E’ evidente che, ai fini della possibilità di tale azione e dell’esito favorevole della stessa, è assolutamente importante che essa venga promossa dal più alto numero possibile di persone mediante, come detto, un’azione collettiva che, peraltro, gli Avvocati designati dall’Associazione stanno studiando e mettendo a punto.
Al fine di cui sopra, si indica l’indirizzo e-mail info@federsupporter.it.
Il presidente
Alfredo Parisi
                                                                                  

I fatti di Varsavia: i diritti fondamentali garantiti dall’Unione Europea. Federsupporter ribadisce la propria disponibilità a tutelare i cittadini – tifosi.
(Avv. Massimo Rossetti, Responsabile dell’Area Giuridico – Legale)
Nelle mie note del 2 dicembre scorso relative ai fatti in oggetto (cfr www.federsupporter.it) avevo richiamato alcune norme della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea (UE), che, in ciascuno dei Paesi membri dell’Unione, prevede e tutela il diritto di riunione e il suo esercizio da parte dei cittadini di ogni Paese membro.
Nei giorni seguenti e fino ad oggi, si sono succedute dichiarazioni ufficiali del Governo polacco e dell’Ambasciatore polacco in Italia che, a mio avviso, è opportuno valutare alla luce di altre norme della Carta dei Diritti Fondamentali della UE. 
Il Ministro degli Esteri polacco ha, tra l’altro, affermato “I tifosi detenuti sono stati trattati in conformità con la legge polacca” e il suddetto Ambasciatore ha affermato “I nostri tribunali hanno ascoltato il giorno dopo tutte le persone fermate, con avvocati ed interpreti”.
Il punto si è che bisognava e bisognerà verificare, non tanto se i tifosi detenuti siano stati trattati in conformità alla legge polacca, bensì se siano stati trattati in conformità al Capo I (Dignità), al Capo II (Libertà) e al Capo VI (Giustizia) della succitata Carta.
Al Capo I (Dignità) l’art. 1 (Dignità umana) stabilisce che “La dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata”, l’art. 3 (Diritto all’integrità della persona) stabilisce che “Ogni individuo ha diritto alla propria integrità fisica e psichica” e l’art. 4 ( Proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti) che “Nessuno può essere sottoposto a tortura, né a pene o trattamenti inumani o degradanti”.
All’Ambasciatore polacco in Italia vanno ricordate alcune altre norme della Carta, di cui al Capo II (Libertà) e al Capo VI (Giustizia).
Al Capo II (Libertà) l’art. 6 prevede che “Ogni individuo ha diritto alla libertà e alla sicurezza” e l’art. 12 (Libertà di riunione e di associazione) che “Ogni individuo ha diritto alla libertà di riunione pacifica”.
Va rammentato, inoltre, che al Capo VI (Giustizia) l’art. 47 (Diritto ad un ricorso effettivo e ad un giudice imparziale) dispone che “Ogni individuo ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un giudice indipendente ed imparziale, precostituito per legge. Ogni individuo ha la facoltà di farsi consigliare, difendere e rappresentare. A coloro che non dispongono di mezzi sufficienti è concesso il patrocinio a spese dello Stato, qualora ciò sia necessario per assicurare un accesso effettivo alla giustizia”.
Evidenzio che la normativa sopra riportata parla di “esame equo”, di “giudice imparziale”, della “facoltà di farsi consigliare, difendere e rappresentare”, insomma di tutto ciò che è necessario per assicurare, non un accesso puramente formale e fittizio, bensì, come specifica detta normativa, “effettivo” alla giustizia. Sempre al Capo VI (Giustizia) l’art. 48 (Presunzione di innocenza e diritti della difesa) stabilisce che “Ogni imputato è considerato innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente provata” e che “Il rispetto dei diritti della difesa è garantito ad ogni imputato”. Altresì, l’art. 49 (Principi della legalità e della proporzionalità dei reati e delle pene) stabilisce che “Le pene inflitte non devono essere sproporzionate rispetto al reato”.
L’Ambasciatore polacco sa o dovrebbe sapere, quindi, che non è sufficiente, come egli ha detto, che la giustizia polacca sia “completamente libera, ma è necessario che sia anche rispondente ai principi e dettati, in precedenza richiamati, della Carta dei Diritti Fondamentali della UE.
Aggiungasi che quanto dichiarato dallo stesso Ambasciatore e, cioè, “C’erano 200 tifosi che hanno attaccato la polizia, ma ancora prima di questo attacco si sono comportati in modo aggressivo per le strade seminando il panico” appare in stridente, radicale e insanabile contrasto con le dichiarazioni rese alla Camera dei Deputati italiana dal Vice Ministro degli Esteri, Marta Dassù, la quale ha affermato che “Un limitato gruppo di tifosi ha avuto un comportamento aggressivo nei confronti delle forze dell’ordine, ma la maggior parte no” e che i tifosi sono stati “Trattati malissimo, con pochissimo cibo ed acqua da parte delle autorità competenti”.
Tutto ciò premesso e considerato, rimangono ancora senza risposta i sei interrogativi da me posti nelle mie note del 2 dicembre scorso.
In particolare, per quanto riguarda l’interrogativo numero 2, la SS Lazio non ha ancora specificato se, e in caso affermativo, in quale numero, i tifosi in trasferta a Varsavia siano stati accompagnati da steward della Società e se quest’ultima abbia, oppure no, preventivamente richiesto al Ministero dell’Interno che tali tifosi fossero accompagnati anche da funzionari delle forze dell’ordine italiane, con relativi oneri a carico della Società stessa.
Per quanto riguarda l’interrogativo numero 6, la SS Lazio non ha ancora precisato se aveva fornito, oppure no, ai suddetti tifosi un adeguato e dettagliato vademecum sul come muoversi nella città e sul come comportarsi, onde evitare incidenti e pericoli per l’incolumità propria e altrui, sul modello del vademecum fornito dal Chelsea ai propri tifosi recatisi a Praga il 30 agosto scorso per assistere alla finale di Supercoppa Europea: modello allegato alle mie note del 2 dicembre scorso.
Degno di lode è il senso di solidarietà di cui hanno dato prova i sostenitori e calciatori della Lazio, nonché i sostenitori di altre squadre, che si sono volontariamente quotati onde raccogliere i fondi necessari all’assistenza e alla più sollecita scarcerazione possibile dei tifosi arrestati e detenuti.
Lascia, invece, perplessi il fatto che la SS Lazio non abbia ritenuto opportuno e utile far rimanere a Varsavia, dopo la disputa della partita, un proprio dirigente o esponente allo scopo di poter fornire alle persone arrestate e ai loro familiari colà presenti ogni possibile supporto o, comunque, umano conforto, così testimoniando, se non altro, che la Società non lasciava soli nelle difficoltà propri sostenitori e i loro familiari.
Né a questa presenza societaria poteva ostare il divieto posto dall’ordinamento statale e da quello sportivo alle società di calcio di finanziare o di fornire qualunque utilità ai propri tifosi, comunque organizzati, poiché, nella fattispecie, come riconosciuto dal rappresentante legale della Lazio, si trattava di persone che “non avevano nulla a che vedere con le frange più accese del tifo”.
Ma tale presenza societaria sarebbe stata opportuna e utile, soprattutto tenuto conto del fatto che si trattava, non solo e non tanto di “tifosi”, bensì di “cittadini italiani”, come tutti i parlamentari, interroganti ed interpellanti il Ministro degli Esteri italiano, hanno sottolineato nei loro interventi alla Camera dei Deputati, tra i quali, mi si consenta, ho particolarmente apprezzato, per contenuti e per fermezza, quello dell’Onorevole Giorgia Meloni.
Purtroppo, nel momento in cui scrivo, la vicenda non può dirsi ancora positivamente conclusa per tutti i nostri connazionali detenuti in Polonia e v’è da augurarsi che l’incontro, previsto per domani, 5 dicembre, tra il nostro Presidente del Consiglio dei Ministri e le massime cariche polacche possa permettere siffatta positiva e definitiva conclusione.
Quanto sopra, considerato che, come ha affermato il Vice Ministro degli Esteri italiano, Dassù, “Ci aspettiamo che la Polonia, paese amico e partner, tuteli i nostri connazionali” e considerato, come ha affermato il Ministro degli Esteri polacco, Sikorski, che “Mi impegnerò a risolvere al più presto la questione nel pieno rispetto dello spirito di amicizia che lega l’Italia alla Polonia”.
Si ribadisce, in ogni caso, così come già annunciato nelle mie note del 2 dicembre scorso, che Federsupporter resta a disposizione di quei cittadini – tifosi che volessero inviare circostanziate denunce di violenze e/o soprusi subiti, con piena assunzione di responsabilità in ordine alla veridicità dei fatti denunciati, con riserva di valutare tali denunce ed eventualmente mettere a punto possibili ed opportune iniziative e azioni collettive a tutela dei diritti fondamentali eventualmente violati e per conseguire il relativo risarcimento dei danni subiti. Al fine di cui sopra, si indica l’indirizzo e-mail info@federsupporter.it.
In particolare, si fa presente che, a parte la difesa dei singoli nei procedimenti loro intentati in Polonia, vi è la possibilità di un’azione collettiva nei confronti dello Stato polacco dinanzi ai competenti Organi di giustizia europei per violazione, come visto, di norme fondamentali della Carta UE, con conseguente richiesta di risarcimento dei danni.
E’ evidente che, ai fini della possibilità di tale azione e dell’esito favorevole della stessa, è assolutamente importante che essa venga promossa dal più alto numero possibile di persone mediante, come detto, un’azione collettiva.
A questo proposito, già sono pervenute a Federsupporter alcune denunce e già gli Avvocati designati dall’Associazione se ne stanno occupando.
Avv. Massimo Rossetti 

lunedì 2 dicembre 2013

L’OPINIONE - Fabio Turrà: «Lo Juventus Stadium rischia una ulteriore squalifica»


L’incontro di calcio delle 18,30 di ieri sera tra la Juventus e l’Udinese doveva svolgersi con le cosiddette “curve” chiuse, la Nord e la Sud, dopo la squalifica dei due settori da parte del giudice sportivo Tosel, all'indomani della sfida casalinga della Juve con il Napoli, durante la quale i tifosi bianconeri avevano intonato cori di discriminazione territoriale contro i napoletani.

Bisogna considerare che tale sanzione era stata già comminata per gli ingiustificati cori contro i napoletani, in occasione di Juventus-Genoa, ma la sanzione era stata sospesa di un anno a patto che non venisse reiterata durante questo periodo: in caso contrario, la nuova sanzione si sarebbe sommata alla precedente.
Era stato evidenziato che intonare più volte quei cori "integra inequivocabilmente, senza la necessità di ulteriori approfondimenti, gli estremi del comportamento discriminatorio per origine territoriale, rilevante ai fini sanzionatori per dimensione e percettibilità".
La sanzione della chiusura dello stadio, o di suoi settori, è un’applicazione della opinabile (a mio modesto avviso deprecabile) regola della responsabilità oggettiva e risulta essere oltremodo odiosa per tutti quei tifosi ed appassionati che non partecipano ai cori o ad altri atti vietati dai regolamenti, ma soprattutto ai presidenti delle società, che vedono diminuire i loro incassi “da stadio” malgrado ogni loro sforzo di arginare il problema, tra l’altro mediante avvisi preventivi alla gara e/o durante lo svolgimento della stessa.
La sanzione della chiusura dello stadio, o di suoi settori ha però anche l’effetto di rendere silenzioso lo stadio, dunque privo dell’incitamento dei propri sostenitori e ciò può rivelarsi molto importante per le squadre che giocano in alcuni stadi “caldi”, dove il fattore “campo” ha la sua notevole importanza.
La Juventus, con un po’ di furbizia, ha tentato di ovviare a questo aspetto che avrebbe potuto rendere meno aggressiva la propria squadra, senza la forza di incitamento del proprio tifo, riempendo i settori squalificati con tanti bambini minori di 13 anni (pare che siano stati un numero compreso tra 12.000 e 14.000): ebbene, ciò che si è verificato ha dell’incredibile! Gli “innocenti” bambini intervenuti, ad ogni rinvio del portiere dell'Udinese Brkic, intonavano il coro "m…" e non sono mancati pesanti insulti all'arbitro ed ancora una volta, guarda caso, “noi non siamo napoletani”.
Di tanto si sono accorti non solo, in diretta nel corso della telecronaca su Sky Sport 1 di Juventus-Udinese, il cronista Maurizio Compagnoni e l'opinionista e commentatore Giancarlo Marocchi, che hanno detto: "Crescono bene sin da piccoli i tifosi bianconeri", ma anche coloro che hanno commentato ieri sera i servizi mandati in onda sulle varie reti pubbliche.
Dunque un po’ tutti si sono accorti della inadeguatezza dei cori e del deprecabile atteggiamenti dei piccoli “tifosi”, ma se ne accorgerà anche il Giudice Sportivo? Potrà squalificare nuovamente i settori incriminati? Credo proprio che dovrebbe farlo, visto che è stata proprio la società Juventus ad ideare l’iniziativa a proprio vantaggio, come sopra evidenziato, chiedendo l’autorizzazione all’osservatorio del Viminale ed ottenendo parere favorevole dalla Figc ed anche dalla Lega Calcio, tanto da far anticipare la gara con l'Udinese, prevista per le 20,45, alle 18,30. Dunque, stando al regolamento, dovrebbe essere ancora la Juventus a rispondere – per responsabilità oggettiva – dell’operato dei propri sostenitori, seppur ancora in erba.
Fabio Turrà
Avvocato, esperto di diritto sportivo

martedì 27 agosto 2013

Le "delizie" della sanità napoletana in agosto


Ho avuto la sventura di dover usufruire del pronto soccorso di alcuni ospedali napoletani per un tappo di cerume alle orecchie. Lunedì 12 agosto sono andato con la mia fidanzata al Secondo Policlinico e mi hanno rinviato al Cardarelli: qui mi è stato detto che non c'era l'otorino e che dovevo rivolgermi al Vecchio Pellegrini. Giunto in quest'ultimo ospedale, mi sono reso conto dello stato in cui versa la sanità campana. I locali del pronto soccorso erano in ristrutturazione e le prestazioni d'urgenza erano svolte in alcuni locali di fortuna al pianterreno: l'accettazione era costituita da due tavoli con due pc in mezzo a un corridoio. Non c'era personale amministrativo: alcune dottoresse svolgevano in modo quasi eroico le funzioni di accettare i pazienti e di assisterli, assieme ad altri colleghi. Mi hanno indirizzato all'ambulatorio dell'otorino al quarto piano: mi ha visitato quasi subito diagnosticandomi il tappo di cerume. Poiché ero in codice bianco, mi ha spiegato non avevo diritto alla risoluzione immediata del mio problema di salute. In seguito, all'accettazione mi consegnano una ricevuta recante la "modica" cifra di 50 euro da pagare solo per la visita: si badi bene, soltanto in posta oppure alla cassa dell'ospedale, poiché altri mezzi di pagamento non sono consentiti. Per togliere il tappo dovevo andare dal medico curante e farmi preparare la prescrizione per l'ambulatorio. Considerati i lunghi tempi ospedalieri, ho cercato un otorino privato: ma sono tutti in vacanza, dovrò aspettare sino a settembre. Morale: meglio non ammalarsi in agosto, o perlomeno, occorre avere una patologia da codice rosso per essere presi in considerazione. 
Marco Liguori

giovedì 18 luglio 2013

FEDERSUPPORTER - Il caso ZARATE: un tentativo per cercare di capirci qualcosa


Come è noto, è attualmente in corso un procedimento arbitrale, su ricorso del calciatore Mauro Zarate, con il quale quest’ultimo chiede la risoluzione anticipata del contratto che lo lega alla Lazio perché la Società lo avrebbe emarginato dal resto della prima squadra.

Si è appreso, nei giorni scorsi, da notizie di stampa, che il suddetto giocatore, indipendentemente dall’esito del sopracitato procedimento arbitrale, si riterrebbe comunque libero dal contratto con la Lazio ai sensi del Regolamento FIFA sullo status e sui trasferimenti internazionali dei calciatori.

Ciò premesso, secondo quanto riportato ieri, 17 luglio, in un articolo di Fabrizio Patania su “Il Corriere dello Sport” , pag. 12, sembra che Zarate, per risolvere anticipatamente il contratto con la Lazio, si sia avvalso, non dell’art. 15 ( Risoluzione del Contratto per Giusta Causa Sportiva), bensì dell’art. 14 ( Risoluzione del contratto per giusta causa) del Regolamento FIFA.

Art. 14 che, indipendentemente dalla giusta causa sportiva di cui all’art. 15 ( disputa di meno del 10% delle gare ufficiali a cui partecipa la società di appartenenza e recesso dal contratto nei 15 giorni successivi all’ultima gara ufficiale della stagione disputata dalla predetta società), prevede la possibilità di risolvere il contratto, senza incorrere in alcuna conseguenza ( corresponsione di indennità e sanzioni sportive), ove sussista una qualunque giusta causa di recesso, non ricompresa in quella specifica ( giusta causa sportiva) ex art. 15 .

Il motivo dell’asserita scelta effettuata dal calciatore viene indicato nell’articolo di stampa citato nelle affermate mancanza del requisito della disputa di meno del 10% delle gare ufficiali e della comunicazione del recesso entro il termine di 15 giorni successivi all’ultima gara ufficiale ( 26 maggio) disputata dalla Lazio.

Le conseguenze della risoluzione del contratto senza giusta causa sono contemplate dall’art. 17, il quale stabilisce che la parte che risolve il contratto senza giusta causa deve corrispondere all’altra una indennità “ calcolata nel dovuto rispetto delle leggi nazionali vigenti, della specificità dello sport e di tutti i criteri oggettivi del caso. Tali criteri comprendono : la remunerazione ed altri benefici dovuti al giocatore ai sensi del contratto esistente e/o del nuovo contratto, la durata del tempo rimanente nel contratto esistente fino ad un massimo di 5 anni, l’importo di qualsiasi quota e spesa pagate o contratte dalla vecchia Società ( ammortamento nel corso della durata del contratto), e se la risoluzione avviene durante un periodo protetto (ndr nel corso della stagione ) “.

Nel caso in cui la risoluzione del contratto priva di giusta causa, ove il recesso sia stato comunicato successivamente alla conclusione della stagione sportiva ( periodo protetto), ciò esclude, a parte la corresponsione dell’indennità, l’imposizione di sanzioni sportive a carico della parte recedente.

Nel caso, poi, che il recesso risultato privo di giusta causa sia stato comunicato dopo i 15 giorni successivi all’ultima partita ufficiale della stagione, inclusa la Coppa nazionale, disputata dalla società presso la quale il calciatore è tesserato, potranno essere applicate misure disciplinari a carico di quest’ultimo.

L’art. 22 ( Competenza della FIFA) prevede, altresì, che la FIFA, senza pregiudizio per il diritto di un calciatore o di una società di adire un Tribunale Civile Nazionale per una controversia relativa ad un rapporto di lavoro, è competente per le controversie fra società e calciatori in relazione al
mantenimento della stabilità contrattuale ( art. 13-18), se c’è reclamo di una parte interessata in relazione a questa richiesta, in particolare con riferimento alla sua emissione, alle sanzioni sportive o all’indennità per la rottura del contratto.

Secondo l’art. 23, la giurisdizione sulle questioni di cui sopra è della Camera per la Risoluzione delle Controversie (CRC) che, di regola, deve giudicare entro 30 giorni dal ricevimento di una richiesta valida. La CRC, nel prendere le proprie decisioni, oltre ad applicare il Regolamento,
prende in considerazione tutte le disposizioni rilevanti, le leggi e/o gli accordi collettivi esistenti a livello nazionale, così come la specificità dello sport.

Resterebbe, inoltre, aperta la via per la società di adire il Tribunale Civile Nazionale per la controversia relativa al rapporto di lavoro, ma, in questo caso, un’eventuale decisione del Tribunale adito a favore della società stessa non avrebbe, comunque, conseguenze sul piano sportivo,bensì solo su quello civilistico ( risarcimento dei danni).

A questo punto, però, si pone il dubbio che, nella fattispecie, vi sia la competenza della FIFA a giudicare circa l’esistenza della giusta causa, in quanto l’art. 22, comma 1, lettera b, relativamente alle “ controversie tra società e calciatori in materia di rapporti di lavoro, che abbiano una dimensione internazionale”, esclude tale competenza, qualora sia “ istituito a livello nazionale un collegio arbitrale autonomo che garantisca un procedimento giusto ed il rispetto del principio dell’eguale rappresentanza dei calciatori e delle società nell’ambito della Federazione e/o di un accordo collettivo”.
Si dovrebbe, pertanto, concludere, alla luce di questa disposizione, che, nel caso in esame, a decidere circa l’esistenza, oppure no, di una giusta causa, non sia la FIFA, bensì il Collegio Arbitrale adito da Zarate.
Osservo che, se ciò fosse vero, il Collegio dovrebbe, comunque, attenersi, in ordine alle conseguenze dell’eventuale accertata mancanza di giusta causa, alla normativa FIFA circa tali conseguenze, in precedenza descritte, previste da detta normativa ( art. 17 ).
L’ordinamento sportivo della FIFA è, infatti, sovraordinato a quelli nazionali e, quindi, le disposizioni in esso contemplate integrano, qualora carenti, i secondi o vi si sostituiscono in caso di contrasto.
Il contratto, perciò, anche nell’eventualità di accertamento da parte del Collegio dell’assenza di una giusta causa, resterebbe risolto, dovendosi limitare il Collegio stesso a determinare l’indennità in favore della società, secondo i criteri di cui all’art. 17, mentre, per quanto riguarda l’imposizione di misure disciplinari nei confronti del calciatore, nel caso in cui il recesso privo di giusta causa fosse stato comunicato dopo i 15 giorni successivi all’ultima gara ufficiale disputata dalla Società, quest’ultima, a mio avviso, dovrebbe rivolgersi alla FIFA.

Così come, parimenti, la Società dovrebbe rivolgersi alla FIFA per richiedere che, sempre nel caso di accertata mancanza di giusta causa, vengano sanzionate le persone( dirigenti di società, agenti dei calciatori, etc.) che avessero agito in maniera da indurre alla risoluzione contrattuale immotivata un calciatore e una società per facilitarne il trasferimento ( art. 17, comma 1, punto n.4).

La giusta causa generica di cui all’art. 14 può consistere in gravi inadempienze da parte della società, quali, a titolo esemplificativo: mancati pagamenti di retribuzione, mobbing, peggioramento delle mansioni e condizioni lavorative, comportamenti ingiuriosi.

Quanto, poi, all’eventuale rinuncia da parte del giocatore agli atti del procedimento arbitrale, poiché il Regolamento di tale procedura previsto dall’Accordo Collettivo per i Calciatori dispone che, in via sussidiaria alle norme del Regolamento stesso, si applicano quelle del Codice di Procedura Civile ( CPC), secondo l’art. 306 di quest’ultimo, l’estinzione del processo per rinuncia agli atti del giudizio deve essere accettata da tutte le parti costituite che abbiano interesse alla sua prosecuzione.

Pertanto, l’eventuale rinuncia di Zarate al procedimento arbitrale, per poter conseguire l’estinzione di quest’ultimo, dovrebbe essere accettata dalla Lazio, potendo essa, invece, rifiutarla, avendo interesse alla prosecuzione del suddetto procedimento ( lodo che accerti l’inesistenza di comportamenti atti ad emarginare il giocatore).
A proposito di giusta causa, sempre da notizie attinte da organi di informazione, sembrerebbe che la Lazio non abbia corrisposto alcuni emolumenti al giocatore e che l’Avvocato che assiste la Società abbia replicato , sostenendo che, se ciò è avvenuto, è “perché lui ha smesso di allenarsi“ ( cfr. “La Gazzetta dello Sport”, 16 luglio 2013).

Al riguardo, l’art. 11 del CCNL per i calciatori prevede,tra i provvedimenti disciplinari applicabili da parte delle società, da graduarsi in relazione alla gravità dell’inadempimento, la riduzione della retribuzione.

Questa sanzione non può, però, essere comminata direttamente dalla società, così come l’esclusione temporanea dagli allenamenti, dovendo, previa contestazione scritta al calciatore degli addebiti, essere proposta al Collegio Arbitrale che, a propria volta, decide se comminare, oppure no, la sanzione proposta.

Ne consegue che l’eventuale mancato pagamento di compensi al calciatore, quale sanzione disciplinare, come, nel caso in esame, per aver smesso di allenarsi, al di fuori della procedura sopra illustrata, deve ritenersi illegittimo, costituendo una violazione dell’art. 5 (Pagamento delle retribuzioni) del suddetto CCNL e potendo, quindi, integrare, di per sé, una giusta causa di risoluzione anticipata del contratto da parte del giocatore.

Per concludere, in attesa degli esiti della complessa vicenda, si può, però, dire, sin d’ora, che, nella fattispecie, non sembra che gli interessi economici della Lazio siano stati prudentemente e adeguatamente salvaguardati.

Quanto sopra se si pensa che, nella sessione di mercato di gennaio del corrente anno, il calciatore avrebbe potuto probabilmente essere ceduto per 5-4 milioni di euro , anziché per i 10-8 milioni pretesi dalla Lazio, evidentemente non rispondenti alla quotazione di mercato di un giocatore non utilizzato, escluso dagli allenamenti con la prima squadra e ormai prossimo alla scadenza naturale ( 30 giugno 2014) del contratto.

Si tenga presente che, tra costo di acquisizione, compensi per intermediazione ed emolumenti lordi al calciatore, Zarate ha comportato finora per la Società un investimento complessivo di circa 45 milioni di euro.
Avv. Massimo Rossetti, Responsabile dell’Area Giuridico-Legale Federsupporter


martedì 23 aprile 2013

Federsupporter aveva anticipato l'intervento Agcom sui problemi dei diritti tv nel calcio


L’intervento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato sui diritti televisivi: i nodi vengono al pettine. Le proposte di Federsupporter

(Avv. Massimo Rossetti, Responsabile dell’Area Giuridico-Legale)

Tutti gli organi di informazione, sportivi ed extrasportivi, hanno dato e stanno dando ampio risalto all’intervento in oggetto. Se avessero prestato qualche attenzione a FEDERSUPPORTER, avrebbero potuto cogliere, sin dal 2011, l’essenza delle questioni oggi poste dall’Autorità (AGCOM).

In una mia nota del 6 giugno 2011, intitolata” Uno tsunami sui diritti televisivi” ( ved. www.federsupporter.it), di commento alla sentenza del Consiglio di Stato dell’aprile-maggio dello stesso anno, nel ricostruire i fatti e la storia delle vicende che avevano portato a quella sentenza ( tutto nasceva da una controversia sorta nel 2009 circa la cessione dei diritti televisivi per i campionati di calcio di Serie A e B , relativamente alle stagioni sportive 2010/2011 e 2011/2012), avevo evidenziato alcuni aspetti salienti.

Più precisamente, che il Consiglio di Stato, definitivamente pronunciando, aveva confermato che l’attribuzione dei diritti televisivi, così come allora effettuata dalla Lega, era da considerarsi illegittima anche nel merito, in quanto restrittiva della concorrenza e idonea a produrre effetti negativi sui consumatori ( i tifosi), inducendo a prezzi di fruizione dei contenuti televisivi più elevati e a una inferiore varietà e qualità dell’offerta.

A questo proposito, ritenendo ingenuamente che, alla luce della richiamata sentenza, le Leghe Calcio, in particolare quella di Serie A, avrebbero tenuto conto di quanto stabilito dalla sentenza stessa, ai fini della futura spartizione dei ricavi da diritti televisivi, sottolineavo che, determinandosi una maggiore concorrenza e, quindi, minori costi per i tifosi consumatori di spettacoli calcistici televisivi, con conseguenti minori entrate per le società a tale titolo, queste ultime avrebbero dovuto basare le loro strategie su politiche volte a riportare i tifosi negli stadi.

Le presenze allo stadio erano e sono, soprattutto in serie A, drammaticamente in calo (diminuzione del 6,5% nella stagione 2011/2012 rispetto alla stagione 2010/2011, con costante decremento dalla stagione 2009/2010. Dato tratto da “ Report Calcio 2013” della Arel per la FIGC).

Nulla di tutto ciò: tanto è vero che le società di calcio, in specie appartenenti alla Serie A, hanno continuato e continuano, imperterrite, con la scusa ed il comodo alibi della mancata approvazione di una legge sugli stadi, a vivere essenzialmente grazie ai diritti televisivi ed alle famigerate plusvalenze da cessione delle prestazioni dei calciatori, mentre i ricavi da stadio rappresentano appena un insignificante 9 % del totale dei ricavi ( dato tratto da “Report Calcio 2013” ) .
Con una mia successiva nota dell’11 ottobre 2011 ( ved. www.federsupporter.it), davo notizia, commentandola, di una sentenza in data 4 ottobre dello stesso anno della Corte di Giustizia Europea sulle trasmissioni audio-visive delle gare di calcio con, in prospettiva, effetti ancora più sconvolgenti sulla commercializzazione dei diritti televisivi.

Dalla sentenza traevo tre punti chiave :

1)    La legittimità e liceità della commercializzazione e dell’uso in tutti i Paesi membri della UE di dispositivi di decodificazione di trasmissioni televisive fabbricati e/o commercializzati con l’autorizzazione di un Ente televisivo di uno dei suddetti Paesi ;

2)    La violazione di norme comunitarie sulla concorrenza da parte di clausole di contratti di licenza per la trasmissione di partite di calcio vietanti ad Enti radio-televisivi di fornire impianti di decodificazione che permettano l’accesso a tali trasmissioni anche al di fuori della zona geografica oggetto dei suddetti contratti di licenza;

3)    L’inesistenza della tutela del diritto di autore relativamente agli incontri di calcio e della tutela accordata dal diritto comunitario nell’ambito della proprietà intellettuale, non potendo tali incontri essere considerati creazione intellettuale, essendo disciplinati dalle regole del giuoco che non lasciano margini per la libertà creativa.

Nelle Conclusioni della mia citata nota, ribadendo l’esigenza per le Istituzioni sportive e per le società di calcio di adottare politiche volte ad incentivare la partecipazione diretta del pubblico alle gare, affermavo: «Ancora una volta, dunque, appare vieppiù necessario ed urgente che, anche grazie all’attività ed all’opera portate avanti e che saranno perseguite da FEDERSUPPORTER, si realizzi, si rafforzi e si sviluppi nei consumatori, diretti ed indiretti, di spettacoli sportivi la coscienza, la consapevolezza e l’esigenza di unirsi per far valere i propri diritti ed interessi, pretendendo il più scrupoloso e rigoroso rispetto di quanto, sia il diritto comunitario sia quello nazionale, già riconoscono e dovranno riconoscere loro, in conformità ed in coerenza con un mercato ed una concorrenza sempre più aperti e liberi».

In linea di continuità con l’attenzione sempre prestata agli argomenti fin qui trattati, peraltro nella più totale disattenzione agli stessi da parte del mondo sportivo, in specie di quello calcistico c.d.” maggiore” e nel più assordante silenzio della generalità dei mass media, il libro “ L’impresa sportiva come impresa di servizi: il supporter-consumatore”, di cui sono coautore insieme con l’amico Alfredo Parisi e che è stato ufficialmente presentato al pubblico ed alla stampa il 10 aprile scorso a Roma, presso l’Hotel Valadier, si apre con una proposta di legge che, ad integrazione del Codice del Consumo, prevede una specifica disciplina del rapporto di consumo sportivo e l’istituzionalizzazione della figura del consumatore sportivo.

Aggiungasi che il libro dedica l’intero Capitolo 6 , pagg. 66-81, ai bacini di utenza e ad aspetti interpretativi ed applicativi della legge ( c.d.”legge Melandri”) sui diritti televisivi, nonché, nelle Appendici, da pag. 193 a pag 205, contiene due specifici documenti che, pure, si occupano della materia .

E’ evidente, pertanto, che l’odierno intervento della AGCOM non può suscitare meraviglia né può essere considerato improvviso ed inaspettato.

Come si è visto, infatti, esso ha un nutrito e solido retroterra giuridico, oltreché socio-economico.

I caposaldi di tale intervento sono quelli, storicamente propri della normativa comunitaria e nazionale,della tutela della concorrenza, del favore verso tutte quelle pratiche che incentivano la competizione e premiano il merito, anziché incoraggiare e premiare le rendite di posizione.

Ma quello che, almeno dal punto di vista di FEDERSUPPORTER, più preme mettere in risalto del suddetto intervento è l’enucleazione e la tipizzazione della figura del tifoso-consumatore, come tale titolare di ben precisi diritti ed interessi degni di tutela e non, come sino ad oggi prevalentemente considerato, come mero destinatario di prescrizioni, obblighi, restrizioni, divieti e come “utile idiota” da spremere economicamente il più possibile e da utilizzare come obbediente “ claque”, pagante e non pagata, negli stadi.

E,sotto questo profilo, la strada aperta da FEDERSUPPORTER, insieme con il CODACONS, con le ormai storiche sentenze del Consiglio di Stato e del TAR del Lazio sulla illegittimità dell’inscindibilità della tessera del tifoso da carte di credito ricaricabili, proprio sull’assunto che il tifoso è un consumatore, sta dando i suoi frutti, come è dimostrato da una recente sentenza del Tribunale Civile di Torino, che mi riservo di commentare più in dettaglio, e che, per l’appunto sulla base delle norme poste a tutela del consumatore, ha sancito la nullità di clausole contrattuali relative all’acquisto di abbonamenti a gare di calcio escludenti la responsabilità della società venditrice, qualora la gara non possa disputarsi o venga spostata o non ne sia consentito l’accesso agli spettatori ( il caso degli abbonamenti del Cagliari è, da questo punto di vista, eclatante e paradossale) .

Né sorprende più di tanto che alcuni”signori” o “ signorotti” del pallone ( ma, in questo caso, più che “ del”, direi, “nel” pallone) abbiano fatto o facciano mostra di volersi impipare dell’intervento dell’AGCOM, attribuendo ad esso nessuno o scarso valore.

Così come, da parte dei medesimi personaggi, si ignora o si finge di ignorare che l’autonomia e la specificità accordate dall’ordinamento statale a quello sportivo si basa sulla riconosciuta dimensione sociale dell’attività sportiva, con la conseguenza che non si possono privatizzare i diritti ed i vantaggi derivanti da tale attività e socializzarne i doveri e gli oneri.

D’altra parte, se fosse vero che i ricavi da diritti televisivi fossero “ cosa loro”, non si comprende allora per quale motivo vi sarebbe stata la necessità di una legge per stabilirne i criteri di ripartizione.

Allo stesso modo, tali personaggi ignorano o fingono di ignorare che, tra i compiti, le prerogative ed i poteri delle Autorità indipendenti, vi è quello di sollecitazione e proposta al Parlamento ed al Governo.

D’altronde, tutto il background in precedenza ricordato in materia di diritti televisivi e di tutela dei diritti e degli interessi dei tifosi, quali consumatori, lascia chiaramente trasparire che l’odierno monito della AGCOM ha natura e caratteristiche analoghe a quelle che hanno le sentenze additive di principio della Corte Costituzionale : laddove quest’ultima, anziché procedere subito alla declaratoria di incostituzionalità di una legge, preferisce indicare espressamente al legislatore quali misure prendere allo scopo di rendere costituzionalmente legittima la legge stessa.

Ma, indipendentemente dal fatto che il legislatore vorrà o non vorrà tenere conto del monito dell’AGCOM, resta, pur sempre, aperta la via giudiziaria alla soluzione dei problemi sollevati dall’Autorità.

Dai rilievi mossi da quest’ultima si evince, infatti, come la normativa sui diritti televisivi, così come è oggi, confligge, non solo con la normativa interna sulla concorrenza e sul mercato, ma, anche, anzi, soprattutto, con quella comunitaria .

Laddove, stante il principio di prevalenza della seconda sulla prima, il giudice italiano, ove adito per accertare tale conflitto e ove accertatolo, dovrà disapplicare le norme nazionali in contrasto con quelle comunitarie.

Resterebbe, in ogni caso, aperta anche la via del ricorso alla Corte di Giustizia Europea.

FEDERSUPPORTER, d’intesa ed in unione con il CODACONS, si riserva, pertanto, in specie qualora il monito dell’AGCOM rimanesse inascoltato, di esaminare ogni più opportuna iniziativa onde pervenire alla migliore tutela dei diritti e dei legittimi interessi dei sostenitori, quali consumatori, relativamente alla normativa sui diritti televisivi e non solo.

Nel contempo, FEDERSUPPORTER e CODACONS hanno già attivato nei giorni scorsi iniziative giudiziarie dinanzi al TAR della Lombardia ed al TAR del Lazio, nell’un caso, per far valere il rispetto di principi di legalità, ad avviso delle ricorrenti, violati in occasione delle recenti elezioni per il rinnovo delle cariche della Lega Calcio di Serie A e, nell’altro, per far valere la rilevanza dei tifosi anche nell’ordinamento sportivo e l’effettivo funzionamento della giustizia sportiva secondo principi e criteri di assoluta imparzialità e terzietà.

L’autonomia dell’ordinamento e della giustizia suddetti non possono, infatti, essere confusi con l’autoreferenzialità, la domesticità, l’incertezza, la difformità e la saltuarietà, interpretative ed applicative, delle norme pure dettate dallo stesso ordinamento e dalla stessa giustizia, a seconda e in funzione, spesso, degli interessi e dei desiderata di questa o quella società e/o , molto personali, di questo o quello dei padroni di tali società.

Ma veniamo, ora, ad una analisi più dettagliata della Segnalazione inviata dall’AGCOM ai Presidenti del Senato, della Camera, del Consiglio dei Ministri e ai Ministri per lo Sviluppo Economico e per gli Affari Regionali, il Turismo e lo Sport.

Con riferimento ai criteri di ripartizione delle risorse, l’Autorità, nel ribadire quanto già affermato nell’Indagine conoscitiva IC27 sul Settore del Calcio Professionistico,sostiene che “ la quota dei proventi destinata ad essere ripartita sulla base dei risultati sportivi conseguiti debba essere sufficientemente significativa, nell’ottica di tutelare, attraverso l’adozione di un sistema meritocratico, l’incentivo delle squadre ad effettuare buone prestazioni”.

Così, poi, l’Autorità prosegue “ I profitti realizzati dai Club calcistici sono strettamente dipendenti dalla competizione sportiva, nel senso che nell’ipotesi in cui questa sia più intensa, in virtù di un maggiore equilibrio tra le squadre, i fruitori dell’evento sportivo avranno certamente maggiore interesse ad acquistare il bene, rappresentato proprio dall’evento sportivo”.

E, ancora “ La stessa teoria economica ha ampiamente rilevato come i profitti di una società sportiva dipendano dalla competitività dei concorrenti, atteso che - dal punto di vista dei tifosi consumatori- un evento sportivo ha una maggiore attrattiva in quelle ipotesi in cui si ha un maggiore equilibrio tra i competitor. Infatti, soltanto se vi è equilibrio tecnico tra le squadre che prendono parte ad un campionato vi può essere incertezza in merito al risultato, la quale comporta, a sua volta, una maggiore attrattività delle competizioni sportive”.

Affermazioni che mettono al centro dell’attività sportiva proprio quella figura di tifoso-consumatore enucleata e tipizzata da FEDERSUPPORTER ( ved. la evocata proposta di legge) e che, viceversa, almeno finora, le Istituzioni sportive e le società di calcio hanno colpevolmente trascurato e messo ai margini.

Inoltre, l’Autorità sottolinea come gli attuali criteri di ripartizione, anziché premiare il merito sportivo, premiano la storia, risalente a partire dal 1946/1947, nonché il numero stimato degli spettatori ( bacino d’utenza); criteri che sfuggono ad una logica meritocratica.

Come a dire, in altre parole, e come già precedentemente rilevato,che l’attuale sistema favorisce rendite di posizione già acquisite, addirittura ormai da tempi lontanissimi e non incoraggia di certo le società ad effettuare appropriati investimenti per migliorare i loro risultasti sportivi e per offrire ai propri tifosi spettacoli migliori e più appaganti, potendo, in pratica, le stesse società o alcune di esse campare di rendita.

Quanto, infine, alla “ mancanza di terzietà” del soggetto preposto alla determinazione dei criteri di ripartizione delle risorse, assolutamente illuminanti sono le seguenti parole dell’Autorità .

La Lega, in quanto composta da organi in cui siedono esponenti delle singole squadre, non rappresenta il soggetto nella posizione migliore per dettare le regole di ripartizione delle risorse, posto che talune società potrebbero trovarsi nella condizione di influenzare a loro vantaggio tali scelte. La ripartizione dei proventi derivanti dalla vendita dei diritti televisivi, indipendentemente dallo specifico meccanismo di commercializzazione adottato, dovrebbe quindi essere effettuata da un soggetto avulso dagli interessi economici delle società di calcio, e realizzata nell’ottica di garantire la necessaria flessibilità e competitività dell’intero sistema calcistico”.

Conseguentemente, l’AGCOM auspica “L’individuazione di un soggetto terzo per stabilire la ripartizione delle risorse derivanti dalla vendita dei diritti audiovisivi al fine di garantirne una maggiore equità ed imparzialità”.

Da queste considerazioni si evince che gli attuali criteri di ripartizione delle risorse non sono né “equi” né “imparziali” e ciò viene attribuito al fatto che, così come già evidenziato al punto 200 della Indagine IC27 e come sopra già riportato,“ Le Leghe, in quanto composte da organi in cui siedono esponenti delle singole squadre, non sono nella posizione migliore per dettare le regole di ripartizione delle risorse, posto che talune società potrebbero trovarsi nella condizione di influenzare a loro vantaggio tali scelte”.

Affermazioni che riconducono immediatamente alla causa di ineleggibilità a Presidente della Lega Calcio di Serie A del Dr. Maurizio Beretta, di cui al ricorso presentato da FEDERSUPPORTER e dal CODACONS al TAR della Lombardia, per evidente conflitto di interessi, in quanto dirigente apicale di un socio rilevante e determinante di una singola società e, quindi, certamente in grado, sia pure solo potenzialmente ed apparentemente, di influenzare, a vantaggio di tale società, le scelte della stessa Lega.

Per parte sua, FEDERSUPPORTER, nel condividere pienamente che la determinazione dei criteri di ripartizione delle risorse derivanti dai diritti televisivi sia attribuita ad un soggetto caratterizzato dal requisito della terzietà, propone che, a tal fine, venga costituito, nell’ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, un Organismo ad hoc, analogo, circa i criteri di composizione e le modalità di funzionamento, all’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, costituito nell’ambito del Ministero dell’Interno e che, in materia di sicurezza, ha dato ottimi risultati.

In tale Organismo dovranno essere presenti tutte le componenti del mondo dello sport, in particolare la componente costituita dai tifosi-consumatori, rappresentata da FEDERSUPPORTER, quale Ente esponenziale dei diritti collettivi e degli interessi diffusi di tali tifosi.

Quanto sopra, anche alla luce, ove ancora ve ne fosse bisogno, delle chiare e nette considerazioni di cui alla Segnalazione dell’ AGCOM circa la centralità e la rilevanza della figura del tifoso-consumatore; figura che, invece, anacronisticamente e irragionevolmente, le Istituzioni e le società sportive continuano a voler considerare “ irrilevante”
Avv. Massimo Rossetti
Responsabile area legale Federsupporter

Dopo la Roma, uno sceicco anche per la Lazio?


 Comunicato Federsupporter
Dopo la Roma, uno sceicco anche per la Lazio?
Con riferimento alla notizia diffusa dal quotidiano “La Repubblica”, edizione romana, con articolo a firma di Giulio Cardone, ripresa da vari siti web ed emittenti radiofoniche che si occupano della Lazio, circa un’asserita offerta di 80 milioni di euro per l’acquisizione del 66,692% delle azioni della Società, al fine di evitare vicende simili a quelle che si sono già verificate nel caso della Roma, Federsupporter, primo sindacato di tutela dei tifosi di società sportive, ha chiesto, in data odierna, con il fax che si pubblica, l’intervento della Consob. Si allega in calce alla presente il testo.


Roma, 22 aprile 2013
 
Spett.le CONSOB
 
Divisione Emittenti
Ufficio Controlli Societari
Fax: 06 8477519
 
Divisione Mercati
Ufficio Informazione Mercati
Fax: 06 8416703
 Via G.B. Martini, 3
00198 Roma
Oggetto: Diffusione di notizie circa un’offerta per l’acquisizione del pacchetto azionario di maggioranza della SS Lazio Spa.
La scrivente Associazione, in nome e per conto dei propri soci, piccoli azionisti della SS Lazio Spa, espone e chiede quanto segue.
Sul quotidiano “La Repubblica”, edizione romana, è comparso un articolo, a firma di Giulio Cardone, nel quale si afferma che un facoltoso imprenditore saudita sarebbe interessato all’acquisizione del 66,692% delle azioni della predetta Società, mediante un’offerta di 80 milioni di euro.
Tale notizia, peraltro, è stata ripresa e riportata da numerosi siti web ed emittenti radiofoniche che si occupano della Lazio.
Ciò premesso, poiché la notizia in questione ha natura di informazione privilegiata, ai sensi dell’art. 181 del vigente Testo Unico in materia di Intermediazione Finanziaria (TUF), che, una volta resa pubblica, può influire in modo sensibile sul prezzo delle azioni della Lazio, si chiede a codesta Commissione di volersi immediatamente attivare, affinché l’emittente quotata e i soggetti che la controllano comunichino ufficialmente, senza indugio, agli azionisti e al mercato, ai sensi dell’art. 114 del TUF, se tale notizia risponda al vero, oppure sia destituita di fondamento.
Nel contempo, si chiede a codesta Commissione di voler verificare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 187 ter del TUF, se vi sia stata eventuale diffusione di informazioni, voci o notizie false o fuorvianti, tali da fornire o suscettibili di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito al titolo Lazio che, in data odierna, all’apertura dei mercati, ha registrato un valore di 0,40 euro per azione.
Distinti Saluti
Il Presidente
Dr. Alfredo Parisi
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il pallone in confusione

Registrazione n° 61 del 28 settembre 2009 presso il Tribunale di Napoli
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