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mercoledì 8 febbraio 2012

Avv. Gentile a Federsupporter: «Nessun coinvolgimento della Lazio nel calcioscommesse»

Federsupporter comunica che il legale della Lazio, Gian Michele Gentile, ha fornito attraverso un fax il 6 febbraio scorso un?importante chiarimento, richiesto proprio da Federsupporter, riguardo all'eventuale coinvolgimento del club nelle indagini giudiziarie sul calcioscommesse. L'avvocato Gentile ha così risposto che le notizie di stampa relative al preteso coinvolgimento di tesserati della Lazio «non hanno trovato alcun riscontro oggettivo, per cui la Lazio si riserva, non appena gli atti d?indagine verranno conosciuti, di tutelare la propria immagine e gli azionisti nelle sedi opportune». Inoltre, ha precisato Gentile in un altro fax giunto oggi a Federsupporter, «ancora ad oggi nessuna comunicazione è pervenuta alla Lazio circa il coinvolgimento della Società o di suoi tesserati nelle indagini in corso, sia in sede penale che in sede sportiva». Della corrispondenza via fax se ne fornisce ampio resoconto nella nota del responsabile legale di Federsupporter, Massimo Rossetti.

Sempre in merito alla vicenda "calcioscommesse", si informa che, nei prossimi giorni, come preannunciato, Federsupporter presenterà presso il Tribunale penale di Cremona istanza di partecipazione al procedimento in corso quale persona offesa dal reato (analoga istanza è stata presentata dal Codacons, partner di Federsupporter), in rappresentanza ed a tutela dei diritti ed interessi collettivi dei sostenitori sportivi.


Roma 8 febbraio 2012
Composizione del Consiglio di gestione della SS Lazio spa e preteso coinvolgimento della Società e/o di suoi tesserati nel c.d.?calcioscommesse?: scambio di fax tra Federsupporter e l?Avv. Gian Michele Gentile.
(Avv. Massimo Rossetti , Responsabile dell?Area Giuridico-Legale)

Con riferimento agli argomenti in oggetto ( ved. precedenti sul sito www.federsupporter.it), dal 3 febbraio ad oggi, è intercorso uno scambio di fax tra l'Associazione e l'Avv. Gian Michele Gentile, quest?ultimo in nome e per conto della SS Lazio spa.

I contenuti di tale corrispondenza possono essere sommariamente sintetizzati come segue:


1) Composizione del Consiglio di gestione della SS Lazio spa.

La tesi sostenuta da Federsupporter è che l'attuale Consiglio di gestione della SS Lazio, costituito da due persone, debba essere integrato da un altro componente. Ciò a seguito della sospensione dalle cariche direttive societarie, così come previsto dalle norme dell?ordinamento sportivo per effetto di condanna, ancorchè non definitiva, riportata da uno dei suddetti componenti, attuale Presidente del Consiglio stesso, per il reato di frode sportiva.

Si deve, infatti, tenere presente che, essendo la SS Lazio spa retta dal sistema di governo societario così detto "dualistico", ad essa si applica il disposto di cui all?art. 2409/novies, IIc., C.C.

Tale disposto stabilisce che, per le suddette società, il numero minimo dei componenti del Consiglio di gestione deve essere almeno pari a due; la qual cosa evidentemente implica che, quando, come nel caso della SS Lazio spa, tali componenti siano due, entrambi devono essere nella pienezza e totalità dei loro poteri-doveri, non essendo, altrimenti, garantito il principio di collegialità della gestione societaria.

A questa tesi l'Avv. Gentile ha obiettato che i poteri-doveri facenti capo al Presidente del Consiglio di gestione e da quest'ultimo non esercitabili a causa della predetta sospensione sono esercitati dall'altro componente del Consiglio stesso e che, quindi, non vi è alcun bisogno, come sostenuto da Federsupporter, di integrare l'Organo con un altro componente.

L?Associazione, a propria volta, ha obiettato che la possibilità per uno dei due componenti del Consiglio di gestione di esercitare i poteri-doveri non esercitabili dall?altro componente non risolve il problema costituito dal fatto che non vi sono due componenti dell?Organo, entrambi nella pienezza e totalità dei citati poteri-doveri e che, pertanto, resta così insoddisfatto il requisito di cui al richiamato articolo 2409/novies,IIc., C.C.

L'Avv. Gentile ha controbiettato che la sospensione da cariche direttive societarie indotta da norme dell'ordinamento sportivo non ha alcuna rilevanza o incidenza nell?ordinamento societario.

Federsupporter, pur prendendo atto di quanto sostenuto dal predetto Avv. Gentile, del quale è stata e và apprezzata la tempestività e puntualità di risposta che denotano, indipendentemente da diversità di opinioni, considerazione e rispetto nei confronti dell?Associazione, ha rimarcato che, nel caso della SS Lazio spa, l'ordinamento sportivo ha rilevanza e incidenza nell'ordinamento societario, poiché l'art. 3 dello statuto della Società prevede che essa ha per oggetto esclusivo l?esercizio di attività sportive e , in specie, di quella calcistica con l'osservanza delle norme direttive della Federazione Italiana Giuoco Calcio ( FIGC) e dei suoi organi?


2) Preteso coinvolgimento della SS Lazio e/o di suoi tesserati nel c.d."calcioscommesse"

Su questo argomento si richiama, in particolare, l?attenzione sulle confortanti rassicurazioni per i sostenitori e piccoli azionisti della SS Lazio spa fornite dall?Avv. Gentile circa il fatto che notizie di stampa relative al preteso coinvolgimento di tesserati della Società nel c.d. "calcioscommesse" «non hanno trovato alcun riscontro oggettivo, per cui la Lazio si riserva, non appena gli atti d'indagine verranno conosciuti, di tutelare la propria immagine e gli azionisti nelle sedi opportune» ( da fax dell?Avv. Gentile in data 6 febbraio u.s.) ed in ordine al fatto che «ancora ad oggi nessuna comunicazione è pervenuta alla Lazio circa il coinvolgimento della Società o di suoi tesserati nelle indagini in corso, sia in sede penale che in sede sportiva» ( da fax dell?Avv. Gentile in data 8 febbraio ).

Sempre in merito alla vicenda "calcioscommesse", si informa che, nei prossimi giorni, come preannunciato, Federsupporter presenterà presso il Tribunale penale di Cremona istanza di partecipazione al procedimento in corso quale persona offesa dal reato (analoga istanza è stata presentata dal Codacons, partner di Federsupporter), in rappresentanza ed a tutela dei diritti ed interessi collettivi dei sostenitori sportivi.

Tale istanza, in caso di accoglimento, consentirà la partecipazione al predetto procedimento con, in specie, la possibilità per Federsupporter di accesso diretto agli atti disponibili del procedimento stesso.
Avv. Massimo Rossetti

mercoledì 18 gennaio 2012

Calcioscommesse: Federsupporter chiede alla Consob di indagare sulla diffusione di notizie e voci circa l’asserito coinvolgimento della Lazio

In relazione alle vicende tuttora all’esame della Procura Penale di Cremona, Federsupporter, come anticipato il 29 dicembre u.s. (cfr. www.federsupporter.it), unitamente a Codacons, ha in corso la formalizzazione l’intervento nel procedimento penale richiamato in qualità di persona offesa dal reato.

In coerenza con quanto innanzi, Federsupporter ha ritenuto opportuno e necessario, sulla base delle notizie recentemente diffuse, riguardanti specifiche gare oggetto di attenzione da parte della Procura, indirizzare alla CONSOB ed alla S.S. Lazio spa, Società apparentemente interessata nelle indagini in corso, una lettera, consultabile sul sito www.federsupporter.it, in cui si invita l’Autorità di Vigilanza a svolgere accertamenti urgenti.

Tanto premesso ed al fine di evitare possibili non corrette interpretazioni circa i richiami normativi sulla base dei quali è stato sollecitato l’intervento della CONSOB, Federsupporter ha predisposto, a cura del Responsabile dell’Area Giuridica-Legale, Avv. Massimo Rossetti, la nota tecnica di seguito riportata.

Il Presidente
Dr. Alfredo Parisi

Roma 16 gennaio 2012


Calcioscommesse: Federsupporter chiede alla Consob di indagare sulla diffusione di notizie e voci circa l’asserito coinvolgimento della SS Lazio spa e di suoi tesserati nell’alterazione di risultati delle gare di calcio.

Con lettera del 13 corrente ( cfr.www.federsupporter.it), Federsupporter , a specifica tutela di molti suoi soci, sostenitori e piccoli azionisti della SS Lazio spa, ha chiesto alla Consob di indagare sulla diffusione avvenuta dal 30 dicembre u.s. ad oggi di notizie e voci secondo le quali la stessa Lazio o suoi tesserati sarebbero coinvolti nell’alterazione dei risultati di gare di calcio.

Tale diffusione è influente sul valore dei titoli della predetta società che è, come noto, quotata in Borsa e, pertanto, a tale diffusione si applicano gli artt. 185 e 187/ter del Testo Unico in materia di Intermediazione Finanziari (T.U.F.).

L’uno ( art.185) configura il reato di diffusione di notizie false e l’altro (art.187/ter) configura l’illecito amministrativo di diffusione di notizie e voci fuorvianti suscettibili di influire sul valore dei titoli di società quotate.

Il reato di cui all’art.185 comporta la reclusione da 1 a 6 anni e l’illecito amministrativo di cui all’art. 187/ter comporta la sanzione pecuniaria da € 20.000 a € 5.000.000.

Il discrimine tra fatto costituente reato e fatto costituente illecito amministrativo consiste essenzialmente nella concreta idoneità, nel primo caso ( reato) alla diffusione di notizie false ad alterare in modo sensibile il prezzo dei titoli e nel secondo caso ( illecito amministrativo) nella suscettibilità della diffusione di voci, false e fuorvianti,a provocare la suddetta alterazione.

Peraltro per “notizia” deve intendersi una informazione su avvenimenti o circostanze o situazioni di fatto ; per “voci” dei sentito dire relativamente a fatti, avvenimenti, situazioni.

La falsità consiste nella non conformità al vero, mentre è fuorviante la voce che, pur riportando fatti veri, è presentata in modo tale da fornire una rappresentazione distorta della realtà.

Rappresentazione che può estrinsecarsi in considerazioni esagerate, enfatiche, suppositive, allusive, tendenziose.

Il reato o l’illecito amministrativo di cui trattasi possono, quindi, essere commessi da chiunque, con qualunque mezzo, compreso Internet, diffondendo le notizie false o le voci false o fuorvianti.

In particolare, per i giornalisti l’esimente del diritto di cronaca è condizionata al rispetto del principio della preventiva verifica delle informazioni ottenute in modo da salvaguardare sempre la verità dei fatti.

Quanto sopra, sempre fatto salvo che, per ciò che riguarda le voci esse, come rilevato, ancorchè vere, debbono essere riferite in modo da non distorcere la realtà mediante esagerazioni , suggestioni, allusioni, considerazioni tendenziose.

Avv. Massimo Rossetti

http://www.wikio.it

il pallone in confusione

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