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sabato 3 settembre 2011

ESCLUSIVA PIANETAGENOA - Alfredo Parisi (Federsupporter): «Ricorreremo anche alla Corte Costituzionale contro la tessera del tifoso»

Federsupporter e il Codacons hanno perso la prima battaglia davanti al Tar contro la Tessera del tifoso, ma non la guerra. Come spiega il presidente del sindacato dei tifosi, Alfredo Parisi, in questa intervista esclusiva a Pianetagenoa1893.net proseguono i ricorsi giudiziari contro le pratiche commerciali scorrette contenute nella Tdt. Parisi lancia anche un invito a tutte le tifoserie: «Associatevi a Federsupporter, perché più siamo e possiamo difenderci meglio contro le ingiustizie».

Presidente Parisi ci può spiegare brevemente su quali motivazioni si fondava il vostro ricorso contro la tessera del tifoso?
«Il ricorso era focalizzato essenzialmente sul fatto che la tessera del tifoso fosse incorporata in una carta di credito revolving e che pertanto il tifoso stesso fosse costretto a richiedere tale carta per acquistare l’abbonamento o i biglietti».

Quali sono state le principali obiezioni del Tar?
«La decisione del Tar del Lazio riguarda solo l’istanza cautelare cioè la richiesta di sospendere la validità del provvedimento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato che stabiliva l’archiviazione della segnalazione della non corretta pratica commerciale seguita dalle società sportive per la tessera del tifoso ma non ha deciso nel merito della controversia riguardo alla scorrettezza, da noi e da Codacons ritenuta tale, delle pratiche commerciali poste in essere dalle società di calcio. Dunque il giudizio evidentemente proseguirà in seguito nella parte relativa al merito».

Ho letto un passo della sentenza che mi ha colpito: «parte ricorrente non abbia adeguatamente evidenziato il carattere di irreparabilità alla posizione soggettiva dedotta in giudizio conseguente per effetto dell’esecuzione della gravata determinazione». Tradotto dal “giuridichese” i giudici sembrano dire che non avete portato prove sufficienti sulle presunte pratiche commerciali scorrette: ma è proprio così?
«Una delle motivazioni addotte dal Tar per respingere la richiesta di sospensione, cioè l’asserita mancanza di «apprezzabili elementi di fondatezza» lascia sconcertati posto che sia Codacons che Federsupporter, nei ricorsi e nelle memorie presentate avevano evidenziato proprio l’irreparabilità del danno, in attesa del giudizio di merito che sarebbe seguito, dovuto al fatto che sono in fase avanzata le campagne abbonamento 2011/2012».

Ricorrerete subito al Consiglio di Stato?
«I nostri legali e quelli del Codacons stanno valutando attentamente la questione, ma è probabile che si proceda in tempi rapidi ad una impugnazione della decisione».

Se doveste perdere anche questo grado di giudizio, quali azioni potreste ancora svolgere per tutelare i tifosi contro la pratiche commerciali scorrette?
«A prescindere dall’esito della vicenda giudiziale dinanzi al Tar del Lazio e, probabilmente al Consiglio di Stato, resta impregiudicata la questione insita nel fatto che il tifoso che voglia la tessera per ottenere l’abbonamento o i biglietti è costretto ad accettare anche la carta di credito revolving. Ciò indipendentemente dal fatto che ha costituito e costituisce oggetto della controversia giudiziaria che sia commercialmente corretto oppure no che la società sportiva comunichi al tifoso che la tessera ha un duplice funzione sia di certificazione dell’assenza di motivi ostativi al rilascio della tessera stessa sia di carta di credito. Al riguardo Federsupporter sta interessando nuovamente l’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive affinchè le società sportive mettano il tifoso in condizione di scegliere liberamente tra la seguente alternativa: tessera incorporata in una carta di credito o semplice acquisto di un carnet di biglietti relativi a tutto o parte delle gare del campionato come peraltro già previsto in una proposta avanzata all’Osservatorio da parte di un Gruppo di lavoro. Proposta già illustrata da Federsupporter nel comunicato del 18 agosto scorso disponibile sul nostro sito www.federsupporter.it».

In un recente comunicato, la Tifoseria organizzata del Genoa ha parlato di «leggi incostituzionali» riferendosi alla tessera del tifoso: sarà possibile eccepire eventualmente la sua incostituzionalità?
Nel nostro ordinamento non è previsto il ricorso diretto alla Corte Costituzionale. Essa può essere adita solo mediante espresso rinvio alla stessa da parte del giudice ordinario, qualora nel corso di una causa, civile o penale, venga sollevata da una delle parti o d’ufficio dal giudice l’eccezione di incostituzionalità. Non escludo che nel corso dell’eventuale procedimento dinanzi al Consiglio di Stato o in altro procedimento questa eccezione possa essere sollevata dal Codacons e da Federsupporter.
Marco Liguori
RIPRODUZIONE (ANCHE PARZIALE) DELL'ARTICOLO CONSENTITA PREVIA CITAZIONE DELLA FONTE: WWW.PIANETAGENOA1893.NET

lunedì 8 febbraio 2010

Consiglio di Stato: il patto occulto Lotito-Mezzaroma costa oltre 10 milioni ai piccoli azionisti della Lazio

Il patto parasociale occulto sulla Lazio c’è stato, eccome, e ha creato danni ai piccoli azionisti quantificabili a oltre 10 milioni di euro. Lo ha stabilito il Consiglio di Stato nella sua sentenza del dicembre scorso, mettendo la parola fine alla controversia amministrativa sulla vicenda avviata nel gennaio 2008 da una deliberazione della Consob. «Resta in piedi l’aspetto penalistico – spiega a “il pallone in confusione” l’avvocato Massimo Rossetti legale di Fedesupporter – dinanzi al tribunale di Milano che ha condannato in primo grado il presidente della Lazio Claudio Lotito e l’architetto Roberto Mezzaroma per i reati di aggiotaggio manipolativo ed informativo del mercato finanziario relativamente ai medesimi fatti oggetti del procedimento amministrativo». I giudici della seconda sezione penale hanno inflitto al numero uno biancoceleste due anni di reclusione e 65mila euro di multa, mentre Mezzaroma a un anno e otto mesi e a 55mila euro di multa con interdizione per entrambi dai pubblici uffici e dagli uffici direttivi di persone giuridiche con l’ulteriore incapacità di contrattare con la Pubblica amministrazione per un anno. Entrambi appelleranno la sentenza.

Tornando alla decisione del Consiglio di Stato, esso ha stabilito che, quantomeno il 30 giugno 2005, tra Lotito, anche tramite Lazio Events srl (la sua società che detiene il controllo della Lazio) e Mezzaroma è stato stipulato un patto parasociale occulto per l’acquisto concertato del 14,61% del capitale della Lazio. Tutto ciò, secondo si legge nella sentenza, è stato «diretto proprio ad aggirare l’obbligo di promuovere l’Opa (NDR: Offerta pubblica di acquisto) che sarebbe scattata a seguito dell’acquisto diretto da parte di Lotito e che prevedeva appunto l’acquisto delle azioni da parte di Mezzaroma nell’ambito di una complessa operazione in cui la somma per l’acquisto veniva dal Lotito anche se formalmente imputata al collegato contratto preliminare di compravendita di quote di altre società». L’avvocato Rossetti precisa che sono «quote delle società immobiliari Ce.Im e RO.Im che Mezzaroma aveva intenzione da tempo di vendere, trattandosi di partecipazioni di minoranza soggette, peraltro, a diritto di prelazione a favore di terzi». Sempre secondo i supremi giudici amministrativi, «il patto ha infatti precluso che la partecipazione di Capitalia (NDR: pari al 14,61%) circolasse sul mercato ed ha fatto sì che la stessa venisse acquistata da un soggetto non ostile al dr. Lotito». Da ciò si deduce «che erano nel vero e nel giusto gli esponenti dell’Associazione “Irriducibili” – spiega Rossetti – che nell’autunno 2005 obiettavano pubblicamente nell’autunno 2005 di non potersi procedere all’acquisizione del controllo della Lazio mediante Opa ostile, proprio per l’esistenza del patto parasociale. In seguito sono stati ristretti in carcere e agli arresti domiciliari per oltre due anni e attualmente processati per il reato di tentata estorsione nei confronti di Lotito». Riguardo alla difesa dei due protagonisti della vicenda, i giudici evidenzino che «le risultanze acquisite appaiono in aperto contrasto con le dichiarazioni rilasciate dal dott. Lotito e dall’Arch. Mezzaroma, secondo cui questi (sebbene legati da rapporti di parentela) non sarebbero entrati reciprocamente in contatto in relazione all’operazione di acquisto della suddetta partecipazione, avrebbero ignorato le reciproche intenzioni in merito alla stessa e avrebbero appreso dai giornali l’avvenuta conclusione dell’intera operazione».

Il Consiglio di Stato ha sottolineato nella sentenza la conseguenza dell’operazione patto occulto sulla Lazio non comunicato alla Consob. L’accordo segreto ha consentito a Lotito di «programmare in un tempo diverso e soprattutto – scrivono i supremi giudici amministrativi – a un prezzo diverso (0,40 per azione nel dicembre 2006 a fronte di 0,7429 euro per azione se l’offerta fosse stata correttamente promossa nel giugno del 2005)». Secondo l’avvocato Rossetti ciò «significa che il danno cagionato in termini di lucro cessante, ossia perdita di occasione di guadagno, per i possessori di azioni della Lazio nel giugno 2005 si può quantificare complessivamente ad oltre 10 milioni di euro, senza contare gli interessi legali e il risarcimento per l’eventuale maggior danno da svalutazione monetaria». Secondo il legale «gli azionisti potrebbero chiedere ed ottenere il risarcimento in sede civilistica, magari opportunamente consorziandosi tra loro tramite l’adesione a Federsupporter che li può rappresentare e tutelare».

Marco Liguori

RIPRODUZIONE (ANCHE PARZIALE) DELL'ARTICOLO CONSENTITA PREVIA CITAZIONE DELLA FONTE: IL PALLONE IN CONFUSIONE

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il pallone in confusione

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