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martedì 30 novembre 2010

Federsupporter sul contratto: «I calciatori diventeranno come gli antichi gladiatori»

Con mie note del 30 luglio e del 14 settembre (cfr. www.federsupporter.it) mi ero espresso sul rinnovo del CCNL dei calciatori, permettendomi di formulare delle indicazioni e delle proposte all’insegna del tentativo di coniugare al massimo ed al meglio diritti e flessibilità.
Purtroppo, lo stallo, almeno fino al momento in cui scrivo, delle trattative per il suddetto rinnovo e, da ultimo, il rinnovo del contratto individuale di lavoro intervenuto tra la Juventus ed il calciatore Chiellini mi inducono a dire che si è sulla strada sbagliata e che quelle indicazioni e quelle proposte non hanno trovato alcun ascolto.
Mi pare, infatti, che, invece di ricercare e trovare ragionevoli, eque, legittime e lecite soluzioni di compromesso, siano scesi e rimangano tuttora in campo opposti estremismi produttivi solo di sterili e controproducenti contrapposizioni, forzature e fughe in avanti.
Se è – sarebbe- giusto, a mio avviso, come sostengo sin dal 2004 (cfr. Relazione al Convegno organizzato dalla Ernst & Young su “Calcio professionistico europeo e diritto del lavoro”) che fosse modificata la qualificazione per legge (art. 3, 1°comma, della legge n.91/1981) del contratto lavorativo dell’atleta professionista come di lavoro subordinato, essendo ciò ormai del tutto anacronistico, qualificandosi, invece, più appropriatamente, tale contratto come “a progetto” e/o a “programma”, così come prevede la così detta “ Legge Biagi” ( legge delega n. 30/ 2003 e decr.lgs. delegato n. 276/2003), tuttavia, nel mio citato documento del 14 settembre c.a. che, per comodità di riferimento, allego, mettevo in luce che alcuni diritti del calciatore come cittadino e come persona non potevano e non possono essere comprimibili.
Ed è sotto questo specifico profilo che il contratto stipulato in questi giorni tra la Juventus e Chiellini, almeno così come reso noto dagli organi di informazione, suscita in me, in alcuni suoi contenuti, non solo forti perplessità e riserve, ma, persino, stupore.
Alcune clausole di tale contratto, infatti, prevederebbero: l’obbligo di allenarsi anche separatamente dal resto degli altri calciatori; il divieto di indossare capi di abbigliamento trasandati o con riferimenti politici o ideologici; il divieto di comportamenti potenzialmente sconvenienti per un calciatore professionista; il divieto di intraprendere qualsivoglia attività imprenditoriale o commerciale diversa dall’attività di calciatore; il divieto di fare qualsiasi dichiarazione neppure su siti personali e su social network; il divieto di poter scegliere per curarsi medici diversi da quelli di fiducia della società, anche a spese del calciatore; l’obbligo di tenere uno stile di vita in linea con l’immagine del club ed adeguato ad un atleta professionista.
Come si può agevolmente constatare, le clausole sopra riportate, ove rispondenti alla realtà, sono, qualcuna di più e qualcuna di meno, comunque tutte notevolmente incidenti su libertà e diritti fondamentali della persona garantiti, non solo dalla nostra Costituzione, ma anche dalla Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà Fondamentali (CEDU) e dalla Dichiarazione Universale Onu dei Diritti dell’Uomo.
Sto parlando, più precisamente ed a titolo solo esemplificativo, del diritto di eguaglianza formale e sostanziale (art. 3 Costituzione), del diritto alla salute (art. 32 Costituzione), del diritto di comunicazione e manifestazione del pensiero (artt.15 e 21 Costituzione), del diritto di libertà di stampa (art.21 Costituzione).
Naturalmente le libertà ed i diritti in questione sono inviolabili ed inderogabili sia da leggi ordinarie sia, a maggior ragione, da contratti collettivi o individuali di lavoro: in quest’ultimo caso, si definiscono diritti indisponibili, nel senso che non possono essere derogati neppure con l’accordo ed il consenso del lavoratore e, quindi, pur qualora tal genere di pattuizioni fossero stipulate, esse sarebbero radicalmente ed insanabilmente nulle .
Aggiungasi che certi vincoli, quali quelli o alcuni di quelli in precedenza citati e che sarebbero contemplati dal contratto Juventus-Chiellini, a fortiori sarebbero assolutamente incompatibili con un contratto di lavoro non subordinato, essendo, in questo caso, i poteri del datore di lavoro e, corrispondentemente, gli obblighi del lavoratore assai meno intensi, stringenti e vincolanti di quelli tipici del rapporto di lavoro dipendente.
A me sembra, dunque, rinviando per eventuali, più approfondite e specifiche considerazioni e proposte al mio citato ed allegato documento del 14 settembre c.a. a cui integralmente mi riporto, che qualcuno voglia trasformare il calciatore professionista da lavoratore subordinato, quale è oggi, non in un lavoratore para-subordinato o autonomo, bensì in una sorta di antico gladiatore.
Un mestiere, quest’ultimo, che, pur potendo offrire notevole fama e cospicui vantaggi economici e pratici, il Diritto Romano considerava turpe e comportante l’infamia per chi lo praticava, potendo essere, perciò, esercitato solo o da schiavi o da cittadini i quali, però, in questo caso, venivano privati di quasi tutti i loro diritti come tali (così detti “auctorati“ , vale a dire sotto tutela) e, in particolare, venivano privati dello ius suffragi (diritto di elettorato attivo e passivo) e dello jus honorum (diritto a ricoprire cariche pubbliche) .
E, francamente, alcune delle clausole del contratto Juventus-Chiellini, così come riportate, paiono, almeno a me, rendere la società di calcio più simile al lanista ( impresario specializzato nel reclutare e gestire i gladiatori) che al datore di lavoro, la squadra di calcio più simile alla familia gladiatoria che ad un insieme di lavoratori e la sede degli allenamenti più simile al ludus gladiatorio che al luogo ove i suddetti lavoratori si preparano a svolgere e svolgono la loro attività professionale.
Faccio, inoltre, presente che il contratto Juventus-Chiellini deve essere valutato alla luce del parere 2/2010 emesso il 29- 30 luglio 2010 dall’Alta Corte di Giustizia Sportiva del CONI, secondo cui contratti individuali di lavoro di calciatori stipulati in assenza di contrattazione collettiva possono essere invalidi in base a specifici vizi idonei a travolgere l’intero contratto o singole clausole.
Tali contratti, infatti, devono essere conformi alle norme imperative dell’ordinamento statale ed ai principi e regole generali dell’ordinamento sportivo.
Peraltro, ove il contratto Juventus- Chiellini volesse essere unilateralmente assunto o imposto come contratto-tipo, è opportuno ricordare che il richiamato parere sottolinea espressamente l’inefficacia alla produzione di vincoli di un contratto-tipo predisposto ed imposto in maniera unilaterale, senza alcun accordo tra le parti, intendendosi per tali FIGC, Lega, AIC.
A me sembra, dunque, che la strada maestra da intraprendere per un reale e globale cambiamento e rinnovamento della contrattazione di lavoro dei calciatori e, più in generale, degli atleti professionisti, onde adeguarla ai tempi per renderla conforme all’evoluzione socio-economica e giuridica intervenuta dal 1981 ad oggi in materia di lavoro, sia quella di una intensa, perseverante e, possibilmente, unitaria iniziativa ed azione da parte delle società sportive, dei soggetti, almeno quelli più responsabili, rappresentativi degli atleti professionisti e di Federsupporter quale soggetto rappresentativo dei sostenitori dello sport, quali appassionati e consumatori dello spettacolo sportivo, nei confronti delle Istituzioni, in specie delle forze Parlamentari e Politiche, affinchè, in tempi ragionevolmente rapidi, si possa pervenire ad una sostanziale modifica dell’art. 3 , 1° comma, della legge n. 91/1981.
Norma che, come detto, ancor oggi anacronisticamente ingessa la prestazione a titolo oneroso dell’atleta, inquadrandola nel contratto di lavoro subordinato.
Nel frattempo, andrebbero evitate, almeno secondo me, scorciatoie impraticabili, tortuose, di nessuna o scarsa valenza e tenuta giuridica e, persino, controproducenti, ricercandosi, invece, come pure detto, ogni ragionevole, equa, legittima e lecita soluzione di compromesso, volta a maggiormente flessibilizzare tale rapporto, però sempre nello scrupoloso rispetto, come d’altronde sancito dal parere dell’Alta Corte di Giustizia Sportiva del CONI, di norme imperative dell’ordinamento statale, nonché dei principi e delle regole generali dell’ordinamento sportivo.
Avv. Massimo Rossetti - responsabile area legale Federsupporter

venerdì 17 settembre 2010

Federsupporter/Rinnovo contratto calciatori: coniugare diritti e flessibilità

Già il 30 luglio u.s. avevo commentato con alcune mie note (vedasi www.federsupporter.it) la disdetta del CCNL dei calciatori,le sue possibili conseguenze e le possibili prospettive del suo rinnovo. In questi giorni è previsto che si tenga una fitta serie di incontri tra la Lega Calcio, l’AIC e la FIGC in ordine al rinnovo del suddetto CCNL, soprattutto per scongiurare lo sciopero dei calciatori proclamato dall’AIC e che dovrebbe essere effettuato il 25 e 26 settembre prossimi. Ciò premesso, ritengo utile ed opportuno sottoporre all’attenzione di tutti i soggetti interessati le ulteriori considerazioni che seguono, da me svolte in base alla mia pluriennale esperienza di giuslavorista ed alla mia pluriennale esperienza acquisita nel corso di tanti anni di Direzione Generale dell’Associazione Professionale Rappresentativa dei Dirigenti e dei Quadri Superiori dell’Industria ( FEDERMANAGER) per la quale ho negoziato e concluso tanti CCNL di categoria. Le mie considerazioni riguardano soprattutto alcuni punti specifici della vera e propria piattaforma rivendicativa avanzata nei giorni scorsi dalla Lega Calcio per poter procedere al rinnovo del CCNL disdettato e che ha provocato, come reazione, la proclamazione dello sciopero da parte della AIC.

Parte economica

A me sembra che questo sia, o possa essere, il punto di minor attrito fra le parti. La rivendicazione, infatti, ad opera della Lega Calcio del fatto che la retribuzione del calciatore sia formata,sempre di meno, da una parte rigidamente fissa e, sempre di più, da una parte flessibile e variabile in funzione di alcuni parametri ( per es. : numero di gare giocate, titoli vinti, classifica conseguita, goal segnati o subiti, etc.) non ha trovato e non trova, almeno così pare, una opposizione pregiudiziale da parte della AIC. D’altronde, sarebbe assolutamente anacronistico che, proprio i calciatori, si opponessero ad una ormai generalizzata tendenza di tutto il mondo del lavoro verso forme di retribuzione sempre più flessibili e variabili, tenuto conto della globalizzazione dei mercati e della variabilità, per non dire volatilità, dei mercati stessi.

Parte normativa

Non v’è dubbio, almeno a mio parere, che i motivi di contrasto più acuti e più difficilmente componibili siano costituiti da alcune rivendicazioni avanzate dalla Lega Calcio in materia di norme regolanti il rapporto di lavoro del calciatore e che mettono in giuoco fondamentali diritti di quest’ultimo sia come lavoratore sia come cittadino e come persona. Né, a tale proposito, la rilevanza delle questioni in discussione può essere superficialmente e demagogicamente disconosciuta, trattandosi di lavoratori con alte retribuzioni.

Il trattamento retributivo

Si consideri, al riguardo, che non è vero o non è del tutto vero che tutti i calciatori di serie A godano di trattamenti retributivi molto elevati e, comunque, in questo caso, se comparazioni si vogliono fare, esse andrebbero correttamente fatte, non con gli stipendi di operai ed impiegati, bensì con quelli di fasce alte del lavoro dipendente, quali i top manager, non potendosi negare che il calciatore e, in specie, quello di serie A, sia equiparabile o assimilabile alle figure apicali del lavoro subordinato.

Ma, a parte ciò, la considerazione prevalente o, per meglio dire, assorbente, è che diritti fondamentali del lavoratore, come tale e, ancor di più, come cittadino e come persona, non possono mai essere denegati o affievoliti in funzione della retribuzione o del reddito percepito. Sotto questo profilo, alcune rivendicazioni della Lega Calcio non possono non suscitare perplessità. Più precisamente, mi riferisco al fatto che, in caso di infortunio del calciatore, si vorrebbe che la scelta dei medici, delle cure e delle strutture sanitarie fosse lasciata esclusivamente alla società di calcio . Cosa che, a mio avviso, si pone – si porrebbe- in stridente contrasto con quanto stabilito dall’art. 32, II comma, della Costituzione secondo cui : “Nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”.

Come può – potrebbe – dunque, una disposizione della contrattazione collettiva di lavoro obbligare un lavoratore a sottoporsi a trattamenti sanitari, con medici e strutture unilateralmente ed insindacabilmente scelte dal datore di lavoro?

L’infortunio

Del tutto legittimo, lecito e, a mio avviso, equo sarebbe, invece, che, in caso di infortunio, qualora il calciatore accetti le scelte sanitarie della società, il costo delle medesime ricada integralmente sulla società stessa, mentre, ove il calciatore scelga medici, trattamenti e strutture sanitarie diverse, di sua esclusiva fiducia, il costo delle medesime ricada sulla società stessa in una misura percentuale ed assoluta contrattualmente predeterminata, rimanendo a carico del calciatore costi che eventualmente residuassero in eccedenza a tale plafond. D’altra parte, resta sempre fermo il diritto- dovere della società di verificare l’idoneità del calciatore in esito al trattamento sanitario dallo stesso prescelto.

Il trasferimento “obbligato”

Un’altra richiesta avanzata dalla Lega Calcio che suscita perplessità è quella per cui i calciatori ritenuti in esubero possano essere emarginati rispetto agli altri e che debbano essere obbligati ad accettare il trasferimento ad altra società a parità di condizioni economiche e di “ condizioni omogenee di competitività”.

Laddove sembra che ci si dimentichi del fatto che il calciatore è qualificato per legge ( Legge 23 marzo 1981, n.91) come lavoratore subordinato e che, di conseguenza, il contratto che lo lega alla società di calcio è di lavoro dipendente, con durata prestabilita ( contratto di lavoro a termine) e che, a seguito della famosa sentenza Bosman (Corte di Giustizia Europea 15 dicembre 1995), nessun calciatore può essere obbligato ad accettare il trasferimento ad altra società per tutta la durata del rapporto contrattuale.

L’emarginazione

Quanto alla possibilità per le società di calcio di marginalizzare calciatori ritenuti in esubero, quand’anche la AIC accettasse tale possibilità e questa fosse contrattualizzata, saremmo in presenza, a mio parere, di una disposizione contrattuale nulla perché contra legem. Infatti, tutti gli atti ed i comportamenti, tipici o atipici, volti alla marginalizzazione del lavoratore, meglio noti sotto il nome omnicomprensivo di “ mobbing”, con il fine, tra gli altri, di allontanarlo dalla comunità in seno alla quale presta la propria opera, sono vietati e sanzionati ai sensi e per gli effetti dell’art. 2087 C.C. che, in attuazione del diritto costituzionale ( art. 32 Costituzione) alla salute psico-fisica ed alla tutela della personalità, pone a carico del datore di lavoro l’obbligo di salvaguardare, per l’appunto, non solo la persona fisica, ma anche la personalità morale del lavoratore stesso. Le pratiche di “ mobbing” possono essere, altresì, rilevanti e sanzionabili sul piano penale, ai sensi degli artt. 572 (Maltrattamenti) e 610 ( Violenza privata ) C.P. Una forma tipica di “ mobbing” può consistere nella dequalificazione professionale che può estrinsecarsi nella privazione, totale o parziale, di compiti e in una, totale o parziale, inattività forzosa, potendosi richiamare, in questo caso, non solo la violazione dell’art. 2087 ma anche dell’art. 2103 C.C. che impone al datore di lavoro di adibire il lavoratore alle mansioni per le quali è stato assunto. Nessuna norma contrattuale può – potrebbe –, dunque, legittimare e rendere lecita la marginalizzazione del calciatore ritenuto in esubero.

L’accettazione del trasferimento- Soluzioni alternative

Lo stesso dicasi per quello che concerne l’obbligatorietà per il calciatore di accettare il trasferimento ad altra società, sebbene alle medesime o, addirittura, più favorevoli condizioni economiche ed a “ condizioni omogenee di competitività” ( come poi, in concreto sia possibile o agevole valutare l’assoluta omogeneità di “ condizioni di competitività” rimane , almeno per me, assolutamente oscuro).

E’ evidente, infatti, che l’obbligo di un calciatore sotto contratto di trasferirsi ad altra società, pur alle condizioni sopra specificate, cozzerebbe con quanto disposto dalla sentenza Bosman, rappresentando una chiara restrizione alla libertà del calciatore stesso, come lavoratore, di decidere con chi e dove lavorare. Le legittime e corrette soluzioni del problema rappresentato da esuberi di calciatori possono essere ricercate, a mio avviso, in altri modi. Il primo può consistere in una riduzione dell’attuale durata massima (cinque anni) dei contratti di lavoro dei calciatori.

Tale durata andrebbe ridotta, sempre a mio avviso, a tre anni, poiché, tenuto conto della notevole variabilità di condizioni e situazioni che possono determinarsi specialmente in ambito calcistico, un arco temporale di cinque anni finisce per “ingessare” il rapporto e per togliere flessibilità in uscita alle società. Peraltro, queste ultime non possono pretendere di sfruttare la durata quinquennale del rapporto con il calciatore per diluire, nel tempo, l’onerosità degli stipendi ai calciatori medesimi e, però, non accettare, conseguentemente, una eccessiva stabilizzazione e, come ho detto, una vera e propria “ ingessatura” del rapporto. La formula giusta, pertanto, potrebbe essere: contenimento delle retribuzioni, in specie per la componente fissa, e contenimento della durata contrattuale. Il secondo modo, eventualmente complementare con il primo, può consistere nella previsione nel contratto individuale di lavoro di una clausola risolutiva espressa dello stesso a favore, non solo del calciatore, come già largamente avviene (le così dette “ clausole rescissorie”, anche se di risoluzione si tratta e non di rescissione: la quale ultima attiene allo scioglimento di un contratto stipulato da una delle parti in stato di necessità o di pericolo), bensì anche delle società. L’indennizzo alla parte che subisce il recesso anticipato potrebbe essere determinato al momento della stipulazione del contratto, ovvero nel corso di esso, oppure al momento in cui entrambe le parti entrassero nell’ordine di idee di risolvere anticipatamente il contratto stesso per mutuo consenso.

L’arbitraggio

Potrebbe essere, altresì, previsto che, in caso di mancato accordo circa la determinazione dell’importo dell’indennità, tale determinazione venga attribuita ad uno o più terzi scelti dalle parti nell’ambito di un elenco di arbitratori concordato dalla Lega Calcio e dalla AIC. L’arbitraggio, a differenza dell’arbitrato che ha lo scopo di comporre una controversia insorta tra le parti, ha lo scopo di integrare il contenuto della dichiarazione di volontà dalle stesse formulata.

Il distacco

Il terzo modo può consistere nella previsione, nell’ambito del rapporto di lavoro calcistico, dell’istituto del distacco. Tale istituto, da ultimo disciplinato dal decr.lgs n 276/2003, regola il trasferimento (distacco) di un lavoratore da una impresa ad un’altra per l’esecuzione di una determinata attività lavorativa. I requisiti del distacco sono: l’esistenza di uno specifico interesse del datore di lavoro distaccante ( la società di calcio che non ritenesse più utilizzabile un proprio calciatore potrebbe avere l’interesse che possa essere utilizzabile presso altra società affinchè il valore del calciatore stesso non diminuisca); la temporaneità del distacco ( la durata del distacco non può coincidere con l’intera durata del rapporto lavorativo. Ne deriva che, se, per esempio, la durata del contratto del calciatore fosse di tre anni, il distacco dovrebbe essere inferiore a tale durata); il datore di lavoro distaccante rimane responsabile del trattamento economico e normativo in favore del lavoratore ( la società distaccante, perciò, dovrebbe garantire al calciatore distaccato lo stesso trattamento economico e normativo, fermo restando che il costo di tale trattamento può essere addebitato alla società distaccataria in base ad accordi intercorsi con la società distaccante). Va sottolineato che, con il distacco, la titolarità del rapporto di lavoro rimane in capo alla società distaccante e, quindi, il distacco non può essere rifiutato dal lavoratore e, in particolare, relativamente al calciatore, non configurandosi un trasferimento, verrebbe, in questo modo, rispettata la sentenza Bosman.

L’arbitrato

Condivido, inoltre, la richiesta della Lega Calcio di una diversa disciplina dell’arbitrato in tema di controversie tra società e calciatori onde rafforzare il principio di assoluta terzietà del Presidente del Collegio Arbitrale. Tale Presidente, infatti, andrebbe scelto, di comune accordo tra le parti e, in mancanza di accordo, andrebbe nominato dal Presidente del Tribunale Civile di Milano ; in ogni caso, il Presidente del Collegio dovrebbe essere persona del tutto estranea sia alla Lega Calcio sia alla AIC.

Le attività extracalcistiche

Ritengo, infine, opportuno che vengano specificate e tipizzate tutte le attività del calciatore ritenute incompatibili con l’attività di quest’ultimo, quali, per esempio : pratica di sport pericolosi, abuso di alcolici, uso di sostanze stupefacenti, superamento di limiti di velocità ed altre gravi violazioni di norme del Codice della Strada per effetto della guida di auto o motoveicoli.

Nel contempo, dovrebbe, però, essere sempre garantita piena libertà di manifestazione del pensiero (divieto dei così detti “ silenzi stampa”), ferma restando la responsabilità del calciatore per le dichiarazioni rese. Nessun lavoratore, infatti, pur vincolato da obblighi di fedeltà, collaborazione, riservatezza e subordinazione, può essere impedito dal manifestare liberamente le proprie opinioni e anche, eventualmente, le proprie critiche al datore di lavoro, purchè espresse, per forma e contenuto, nel rispetto della verità dei fatti e del decoro del datore di lavoro.

Massimo Rossetti

Responsabile dell’Area Legale e Giuridica di Federsupporter

Via Tommaso Salvini 25, 00198 Roma

Tel. 06 45474435 – fax 06 45477047

giovedì 5 agosto 2010

FEDERSUPPORTER: le conseguenze della disdetta del contratto dei calciatori

Riceviamo e pubblichiamo da Massimo Rossetti, responsabile area legale Federsupporter
Il CCNL dei calciatori è stato disdettato dalla Lega Calcio e non è stato ancora rinnovato. Può essere, quindi, interessante esaminare le possibili conseguenze immediate di tale disdetta e mancato rinnovo e le possibili prospettive della disciplina del rapporto di lavoro tra società di calcio e calciatori.Il CCNL disdettato non contiene quella che, nel linguaggio tecnico-giuridico, si definisce clausola di ultrattività.Vale a dire quella clausola secondo cui le parti dello stesso CCNL convengono che le disposizioni in esso contenute continuano ad applicarsi, dopo la scadenza, fino al suo rinnovo.Sul punto, la Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, con sentenza 30 maggio 2005, n. 11325, dirimendo un annoso contrasto in seno alla Sezione Lavoro della stessa Corte, ha sancito che i contratti collettivi di diritto comune (tale è il CCNL in oggetto) operano esclusivamente entro l’ambito temporale convenuto dalle parti, per cui, ove, come nel caso di specie, la medesima contrattazione collettiva non preveda la clausola di ultrattività, i suddetti contratti smettono di avere efficacia con la loro scadenza.Va detto, però, che l’art. 4 della legge n. 91/1981 (Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti) stabilisce che il contratto individuale di lavoro tra la società e lo sportivo deve essere stipulato secondo il contratto tipo predisposto conformemente agli accordi collettivi stipulati dalla federazione sportiva nazionale e dai rappresentanti delle categorie interessate.
Ne discende che il contratto individuale di lavoro in questione, non solo non deve confliggere con quello collettivo, ma deve essere conforme a un contratto tipo previsto dallo stesso contratto collettivo.Questa norma non sembra, dunque, consentire alcuna cesura temporale, alcun vuoto nelle more della scadenza della contrattazione collettiva nazionale di lavoro e il suo rinnovo.In altre parole, il contratto individuale di lavoro tra società di calcio e calciatore deve essere sempre stipulato secondo un contratto tipo conforme a quello stabilito dagli accordi collettivi: ne consegue che, nelle more tra la scadenza di detti accordi e il loro rinnovo, si dovrebbe continuare ad applicare, onde evitare la cesura e il vuoto suddetti, il contratto tipo previsto dagli accordi scaduti.Peraltro, questa conclusione potrebbe far nascere qualche dubbio circa la legittimità costituzionale della citata norma di cui alla legge n. 91/1981, ove effettivamente interpretata e applicata come sopra.Più precisamente, si potrebbe ritenere che la sostanziale ultrattività di un contratto collettivo di diritto comune disposta in via eteronoma, cioè da una norma di legge e non dallo stesso contratto collettivo, violi l’art. 39 della Costituzione, comprimendo la libertà sindacale delle parti stipulanti tale contratto.
A me sembra, tuttavia, che la soluzione possa essere rinvenuta in una clausola tipo contenuta nei contratti individuali di lavoro stipulati tra società di calcio e calciatori. Detta clausola prevede l’impegno a recepire e rispettare integralmente le pattuizioni che saranno concordate in sede di stipulazione di nuovi accordi collettivi. Laddove un simile impegno, che integra una clausola di ricezione in bianco di pattuizioni collettive future, evidentemente rispondente alla volontà di evitare qualsiasi soluzione di continuità e difformità tra disposizioni del contratto individuale e disposizioni del contratto collettivo di lavoro, non può non essere interpretato, a mio avviso, come implicitamente comportante, a maggior ragione, la continuità, fino al rinnovo, delle pattuizioni collettive scadute.A questa conclusione porta, sempre a mio avviso, l’applicazione delle norme di legge sull’interpretazione dei contratti (comune volontà delle parti e comportamenti successivi delle stesse, interpretazione sistematica, interpretazione secondo buona fede e correttezza e, ove ciò non bastasse, interpretazione secondo l’equo contemperamento degli interessi delle parti) e non si porrebbe alcun dubbio di legittimità costituzionale, poiché, in questo caso, l’ultrattività si avrebbe per effetto di una clausola del contratto individuale di lavoro che, ove più favorevole al lavoratore, prevale sulla contrattazione collettiva.Significa, in questo caso, che l’ultrattività si determinerebbe, non in forza di una regolamentazione eteronoma (norma di legge) al contratto collettivo, bensì in forza di una disposizione del contratto individuale di lavoro che ben può integrare o modificare in melius per il lavoratore la contrattazione collettiva. Circa le prospettive future del rapporto di lavoro tra società di calcio e calciatori, non v’è dubbio, almeno a mio parere, che l’inquadramento di tale rapporto nell’ambito del lavoro subordinato sia ormai del tutto anacronistico e stridente con la realtà.Con le novità introdotte dalla così detta “Legge Biagi” (legge delega n. 30/2003 e decreto legislativo delegato n. 276/2003), il rapporto in discorso, più appropriatamente e realisticamente, potrebbe essere qualificato come lavoro a progetto: cioè come un rapporto parasubordinato, configurante una prestazione d’opera prevalentemente personale senza vincolo di subordinazione, riconducibile a un progetto specifico di lavoro determinato dal committente, gestito dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con la organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l’esecuzione dell’attività lavorativa. Tale qualificazione comporterebbe l’obbligo di tutele assistenziali e previdenziali a favore del calciatore e, dal punto di vista tributario, comporterebbe, come oggi, la tassazione del reddito percepito con le stesse regole previste per il reddito di lavoro dipendente.Il trattamento minimo retributivo e la disciplina della durata e della risoluzione del rapporto, nonché altre discipline, potrebbero essere previste da una specifica contrattazione collettiva.In ordine alla durata, sarebbe auspicabile, a mio avviso, che questa fosse ridotta a un massimo di tre anni rispetto ai cinque anni attuali, così da garantire a entrambe le parti del rapporto maggiore flessibilità.Inoltre, auspicherei che, sempre per garantire la maggiore flessibilità di cui sopra, fossero previste clausole unilaterali espresse di risoluzione anticipata del rapporto, prima della sua naturale scadenza, a favore di entrambe le parti.L’indennità che, in questo caso, sarebbe determinata a favore della parte che subisce il recesso dovrebbe essere quantificata in relazione alla maggiore o minore distanza del recesso stesso dalla data di naturale scadenza del rapporto.In altre parole, l’indennità dovrebbe essere più o meno alta quanto più o meno il recesso risultasse distante dalla suddetta data. Sottolineo, altresì, che, anche qualora il rapporto fosse qualificato, mediante opportuna modifica della legge n. 91/1981, non più di lavoro subordinato, bensì a progetto, sarebbero comunque applicabili le tutele di legge a salvaguardia del calciatore contro eventuali pratiche e/o comportamenti discriminatori, dequalificanti e, più in generale, riconducibili a fattispecie di mobbing. Sarebbe, infine, applicabile anche la devoluzione di eventuali controversie a Collegi Arbitrali.
Massimo Rossetti
IL SITO DI FEDERSUPPORTER www.federsupporter.it
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il pallone in confusione

Registrazione n° 61 del 28 settembre 2009 presso il Tribunale di Napoli
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