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giovedì 22 aprile 2010

Fabio Turrà: «I divieti di trasferta sono un danno per i veri tifosi»

Il noto esperto di diritto sportivo spiega a "il pallone in confusione" l’inadeguatezza e l’ingiustizia dello stop imposto ai sostenitori delle squadre

La mancata fermezza da parte del Viminale e della giustizia sportiva nell’affrontare gli incidenti accaduti dopo il derby di Roma ha creato sconcerto nell’opinione pubblica e in molte tifoserie. Tra esse quella napoletana e genoana punite entrambe ingiustamente. I sostenitori azzurri furono puniti con il divieto di trasferta per tutto il campionato a causa dei danneggiamenti al treno Napoli-Roma dell’agosto 2008 (rivelatisi non veritieri). Invece quella genoana è stata colpita recentemente dal divieto di trasferta a Parma dopo gli incidenti del derby con la Sampdoria. "il pallone in confusione" ha intervistato l’avvocato Fabio Turrà, noto esperto di diritto sportivo, su queste ultime scottanti vicende.
Avvocato lei ha in carico alcune cause di tifosi del Napoli contro la Figc: a che punto sono?
«Sto procedendo a passo spedito, per quanto la burocrazia me lo possa consentire, con i processi nei confronti della Figc e del Coni per il risarcimento dei danni agli abbonati delle curve dello stadio San Paolo di Napoli, cui fu impedito di assistere a tre incontri nella passata stagione, per un assurdo ed ancora incomprensibile addebito di responsabilità oggettiva al Calcio Napoli, a seguito del primo incontro di campionato del campionato 2008-2009».
Può dirci qualche ulteriore particolare?
«Più di questo non posso dire, perché per personale scelta strategica processuale non voglio dare una particolare rilevanza mediatica agli sviluppi delle procedure in corso, ma sono moderatamente ottimista».
Dopo gli incidenti accaduti prima del derby di Genova il Viminale stabilì il divieto di trasferta per i tifosi genoani a Parma: non le sembra un altro caso di ingiustizia?
«Mi sembra che vietare le trasferte alla totalità dei tifosi di una squadra, in modo indiscriminato, sia eccessivamente punitivo in quanto bisognerebbe prestare maggiore attenzione all’identificazione degli autori di fatti di violenza, riservando eventuali misure coercitive solo a questi ultimi».
Cosa pensa delle ultime decisioni prese dal giudice sportivo per gli incidenti in Lazio-Roma?
«Le ultime decisioni da Giampaolo Tosel, in relazione ai gravissimi incidenti avvenuti domenica sera allo stadio Olimpico per il derby della Capitale, sono difficilmente comprensibili, se rapportate ai provvedimenti presi dallo stesso giudice per i fatti avvenuti un anno e mezzo fa (fine agosto 2008) nello stesso stadio di Roma. Voglio precisare che la gravità degli incidenti avvenuti domenica scorsa tra alcuni tifosi (anche se ho difficoltà a definirli così, per me sono semplicemente dei teppisti), che tutti i telespettatori hanno potuto riscontrare in diretta televisiva, con delle immagini raccapriccianti di scontri ripetuti e prolungati, non è neanche minimamente paragonabile a quella molto minore dei fatti dell’agosto 2008».
I media nazionali non sembrano aver dato rilievo a questi fatti gravissimi…
«Mi meraviglia anche il fatto che domenica scorsa sono trapelate, a mala pena, solo le notizie che inevitabilmente dovevano essere comunicate: tre persone accoltellate, di cui uno molto grave con ferite alla gola, una signora con due bambini che ha fatto appena in tempo a fuggire ed a mettere in salvo i suoi figli, perché la sua auto è stata data alle fiamme, un vero e proprio bollettino di guerra, insomma».
Invece l’anno scorso accadde il contrario, si ricorda?
«Non vorrei ripetermi, ma gli episodi verificatisi l’anno scorso - invece - ai quali fu dato un risalto di prima pagina dai giornali e da prima notizia nei telegiornali (tra l’altro utilizzando filmati di repertorio non riferiti ai fatti stessi) furono molto meno gravi e le indagini della magistratura penale riguardanti i presunti danneggiamenti al treno Napoli-Roma hanno portato all’archiviazione. Per quei fatti dell'agosto 2008 il Calcio Napoli ricevette la squalifica dello stadio San Paolo per ben quattro giornate, poi ridotte a tre con conseguenti danni economici per la società e per i tifosi delle curve. Per i fatti gravissimi di domenica scorsa non è stato preso alcun provvedimento di squalifica dello stadio Olimpico di Roma e nessuna restrizione per le trasferte dei tifosi giallorossi e biancocelesti!».
Sembra quindi che siamo davanti all’ennesimo caso di ingiustizia caratterizzata dal criterio "due pesi e due misure"?
«Gli atteggiamenti vittimistici non sono utili ed io non ne sono favorevole, ma questa volta mi conforta il fatto che la disparità di trattamento stabilita dal giudice sportivo, gravemente punitiva a carico del Calcio Napoli (e dei suoi tifosi), rispetto a quella blanda attuata nei confronti della Roma e della Lazio, sia stata evidenziata da persone sicuramente più autorevoli di me, quali il Dr. Bruno D’Urso Presidente dei Gip di Napoli ed ex Giudice Sportivo e Procuratore Federale, dal Dr. Guido Trombetti, Rettore dell’Università di Napoli, nonché da alcuni parlamentari che finalmente stanno facendo sentire la propria voce anche in luoghi deputati ad altro, ma che probabilmente hanno una influenza anche in ambito calcistico».
Si potrà un giorno eliminare nel diritto sportivo il principio ingiusto della responsabilità oggettiva?
«Vorrei sottolineare che l’annoso e dibattuto "muro" rappresentato dalla responsabilità oggettiva delle società di calcio, sul quale ho intenzione di organizzare degli incontri di studio dedicati agli addetti del settore giuridico-sportivo, mal vista dalla quasi totalità dei presidenti e particolarmente avversata dal Presidente Aurelio De Laurentiis, comincia a sgretolarsi: lo stesso Ministro dell’Interno Roberto Maroni ha affermato nella riunione dell’Osservatorio di ieri che "non bisogna sparare nel mucchio punendo le intere tifoserie" e per questo lo stadio di Roma non è stato squalificato. Possiamo sperare che diventerà un principio valido per tutti?».
Marco Liguori
RIPRODUZIONE (ANCHE PARZIALE) DELL'ARTICOLO CONSENTITA PREVIA CITAZIONE DELLA FONTE: IL PALLONE IN CONFUSIONE

mercoledì 23 dicembre 2009

L’"abbaglio" di Bergonzi sul laser ha penalizzato il Napoli

Riceviamo in esclusiva per "il pallone in confusione" questo interessante commento da parte dell’avvocato Fabio Turrà di Napoli sul mancato accertamento dell’arbitro e dei suoi assistenti in merito all’impossibile utilizzo diurno da parte del pubblico partenopeo di apparecchiature laser durante la gara degli azzurri contro il Chievo

Nell’euforia generale per la vittoria sul Chievo Verona, per il decimo risultato utile, per le imminenti festività di fine anno, è passata in sordina la multa di 15.000,00 euro inflitta al Napoli dal Giudice Sportivo per il riferito utilizzo di apparecchiature laser da parte del pubblico di fede azzurra. Occorre precisare, però, l’abnorme anomalia procedurale con la quale si è giunti all’applicazione di tale sanzione. E’ ben noto che, negli ultimi tempi, durante gli incontri di calcio serali (cosiddetti posticipi), qualche buontempone – per non appellarlo con epiteti deteriori – ha iniziato a puntare tali raggi luminosi sui calciatori (in particolare sui portieri) per distrarli dall’azione di gioco e, a volte, per fargli commettere clamorosi errori (vedi anche l’errore dal dischetto dello juventino Diego). Premessa la grande difficoltà, da parte degli stewards e delle forze dell’ordine, di individuare ai varchi di accesso dello stadio i possessori di tali apparecchiature miniaturizzate (della grandezza di una penna, per intenderci), il che già rende odiosa e difficilmente sopportabile per questi casi la contestata norma sulla responsabilità oggettiva delle società di calcio, sarebbe auspicabile che il deprecabile utilizzo dei laser venisse accertato dagli addetti alla conduzione della gara (arbitri, guardalinee e quarto uomo), o dagli altri organi ufficiali presenti sul terreno di gioco (addetti della Procura FIGC e/o Commissari di Lega). Orbene, la grande anomalia cui facevo cenno innanzi consiste nel fatto che domenica pomeriggio, non appena il portiere del Chievo, Sorrentino, si è lamentato con Bergonzi per il fatto di essere accecato dalla luce a suo dire proveniente da raggi laser, l’arbitro – senza preventivamente accertare la veridicità di quanto riferito da tale giocatore – ha invitato gli addetti del Napoli a esortare il pubblico, con un annuncio a mezzo altoparlanti, a non utilizzare le apparecchiature laser. Voglio precisare che, per deformazione professionale, osservo più i particolari "tecnici" che le azioni di gioco e, poiché ero presente allo stadio, ho avuto modo di constatare, come potrà essere riscontrato in qualunque momento da chiunque, riguardando la registrazione della partita, che nessuno dei responsabili di cui sopra ha provveduto ad accertare l’effettivo utilizzo dei laser da parte del pubblico. E’ doveroso, a questo punto, ammettere che effettivamente il portiere del Chievo era accecato dalla luce, ma si trattava semplicemente di quella del sole che alle 15,34 circa si avviava basso al tramonto (guarda caso la gara, iniziata alle ore 15,00 è stata sospesa proprio al 34° minuto), visto che domenica a Napoli splendeva proprio dal lato opposto a quello in cui si trovava Sorrentino durante il primo tempo.
Inoltre, cosa non trascurabile, è impossibile puntare i raggi laser verso un obiettivo nelle ore diurne (come si pretenderebbe nel caso in esame), in quanto non si riesce ad indirizzarli e orientarli aiutandosi con la luce proiettata: ciò, a maggior ragione se il target è posto a centinaia di metri di distanza, ovvero da una curva alla porta sita dal lato opposto dello stadio.
Credo, infine, alla buona fede del Giudice Tosel, che sicuramente si è basato sul referto arbitrale di Bergonzi, ma per i prossimi incontri sarebbe auspicabile, ripeto, un più accurato e soprattutto immediato riscontro "sul campo" alle semplici lamentele da parte dei calciatori, anche per evitare che possano essere inflitte sanzioni più pesanti al Napoli, con grave ingiustizia per la possibile applicazione della "recidiva specifica" prevista dal codice di giustizia sportiva.
Fabio Turrà
RIPRODUZIONE (ANCHE PARZIALE) DELL'ARTICOLO CONSENTITA PREVIA CITAZIONE DELLA FONTE: IL PALLONE IN CONFUSIONE

mercoledì 19 novembre 2008

Esclusivo/Le immagini degli scontri in Roma-Lazio (da You tube)

"il pallone in confusione" ha trovato due eloquenti filmati dei disordini avvenuti domenica scorsa durante il derby della Capitale. Nel secondo ci sono tafferugli e lancio di petardi e bengala di cui non vi è traccia nel comunicato di ieri del Giudice sportivo


"il pallone in confusione" ha trovato su You tube i filmati degli scontri e dei disordini avvenuti domenica scorsa allo stadio Olimpico in occasione di Roma-Lazio. Il primo riguarda gli scontri avvenuti nella tribuna Tevere: si notano i bengala e i petardi lanciati contro alcuni tifosi e gli steward, oltre alla carica di altri sostenitori (forse laziali) contro i romanisti con lancio di oggetti (tra cui una bandiera). «Se stanno 'a ammazzà» commenta la voce dell'operatore. Probabilmente è quella a cui fa riferimento il comunicato ufficiale n.127 di ieri della Lega Calcio con le decisioni del Giudice sportivo.
Nel secondo filmato, si nota chiaramente il lancio di petardi e bengala fuori alla curva Nord, nei pressi del parcheggio delle moto, mentre le impazzano le sirene delle auto e dei cellulari della Polizia. La scena è deprimente, avvolta dal fumo dei fuochi d'artificio e i rumori assordanti. «E' un macello» dice l'operatore, che aggiunge: «hanno fatto un agguato proprio». «I laziali stanno de là» afferma un altro con voce sconsolata. All'improvviso, si vedono i poliziotti in assetto antisommossa correre verso un punto del piazzale antistante la curva, coperti alle spalle dai cellullari e sommersi dai petardi lanciati dai tifosi. «Ahò, guarda che botte» prosegue l'operatore. Di quest'ultimo episodio non c'è menzione nelle decisioni di Gianpaolo Tosel, che avrebbe dovuto sanzionare per responsabilità oggettivo la Roma e la Lazio. Infatti, l'articolo 4 comma 4 del Codice di giustizia sportiva prevede che «le società sono responsabili dell'ordine e della sicurezza prima, durante e dopo lo svolgimento della gara, sia all’interno del proprio impianto sportivo, sia nelle aree esterne immediatamente adiacenti. La mancata richiesta della forza pubblica comporta, in ogni caso, un aggravamento delle sanzioni».
Marco Liguori
(Riproduzione riservata, consentita soltanto dietro citazione della fonte)
Clicca su http://marcoliguori.blogspot.com/2008/11/il-forum-dei-tifosi-la-giustizia.html per dire la tua opinione sulla giustizia sportiva

Roma-Lazio 16 novembre 2008: scontri in tribuna Tevere


Roma-Lazio 16 novembre 2008: scontri fuori alla curva Nord

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Sei recidivo? La giustizia sportiva chiude un occhio

"il pallone in confusione" ha pescato in fallo ancora una volta Gianpaolo Tosel che non ha sanzionato in modo più severo Atalanta, Roma e Lazio, le cui tifoserie si sono rese responsabili di analoghe violazioni già sanzionate in precedenza


Permettete una parola? La recidiva, pur essendo contemplata nel codice di giustizia sportivo, non è spesso applicata dal giudice sportivo Gianpaolo Tosel. La riflessione, la seconda in 15 giorni, è d’obbligo, visto che già una settimana fa abbiamo trattato della "dimenticanza" riguardo al Milan. Stavolta riguarda due casi: l’Atalanta e il duo Roma-Lazio. Premessa fondamentale: occorre innanzitutto capire il senso della parola "recidiva". Secondo il vocabolario Zingarelli significa: «Nuovo reato di chi ha subito precedente condanna o per colpa analoga (recidiva specifica) o per una d’altro genere (recidiva generica)».
E veniamo al primo caso, l’Atalanta: prima, durante e dopo la partita contro il Napoli di domenica scorsa è successo di tutto. Immaginiamo pure che i giornalisti napoletani, nonostante le chiare ed evidenti testimonianze esposte in modo particolare da quelli di Canale 9 di Radio Marte e de Il Mattino, si siano inventati le giaculatorie offensive del pubblico nerazzurro contro la squadra azzurra, la città e i suoi abitanti (incluso lo striscione di "benvenuto" a Reja e ai suoi uomini sabato scorso esposto durante l’allenamento a Osio Sotto), gli sputi e gli oggetti lanciati in sala stampa, i cori a fine partita contro di essi e i loro colleghi "nordisti" (cliccare qui per vedere il video). Rimuoviamo quindi tutto ciò e restiamo a quanto affermano i comunicati della Lega calcio sulle decisioni di Tosel. Riguardo alla società bergamasca, il numero 127 del 18 novembre recita testualmente: «Nel corso della gara Atalanta-Napoli sostenitori della Soc. Atalanta, nel proprio settore, accendevano un fumogeno e facevano esplodere un petardo». In merito, il giudice sportivo ha deciso «di non adottare provvedimenti sanzionatori». Inoltre, Tosel ha sanzionato con un ammenda di 1000 euro la «Soc. Atalanta per avere suoi sostenitori, al 30° del secondo tempo, intonato un coro ingiurioso nei confronti degli Ufficiali di gara». Facciamo scorrere all’indietro la moviola della giustizia sportiva e troviamo che la squadra nerazzurra è stata già sanzionata quattro volte per lancio di fumogeni e petardi, di cui uno il 27 ottobre contro i tifosi del Milan ospiti nello stadio "Atleti Azzurri d’Italia". Inoltre, nella stessa partita contro la squadra rossonera fu «al 28° del primo tempo intonato un coro ingiurioso nei confronti del Direttore di gara». Questi fatti costituiscono recidiva specifica prevista all’articolo 21 del codice di giustizia sportiva. Il quale recita: «Salvo che la materia non sia diversamente regolata, alle società, nonché ai dirigenti, ai tesserati delle società, ai soci e non soci di cui all’art. 1, comma 5 che abbiano subito una sanzione per fatti costituenti violazione dei regolamenti federali e che ricevano altra sanzione per fatti della stessa natura nella medesima stagione sportiva, è applicato un aumento della pena determinato secondo la gravità del fatto e la reiterazione delle infrazioni». Quindi, questa norma non prevede sconti e attenuanti: nel caso dell’Atalanta, la società avrebbe dovuto subire una sanzione più severa. Tosel, nel comunicato dell’8 settembre scorso, aveva stabilito la chiusura delle curve del San Paolo poiché «i tifosi napoletani, o sedicenti tali, procedevano ad un intenso lancio di oggetti vari (bottigliette, monete e così via), di bengala accesi e di petardi contro gli addetti alla sicurezza della società ospitante e nel settore occupato dalla tifoseria avversaria». Due pesi e due misure.

E veniamo alla coppia Roma-Lazio. In questo caso il giudice sportivo ha sanzionato la società giallorossa con 25mila euro e quella biancoceleste con 15mila per aver fatto esplodere una serie di petardi e acceso alcuni fumogeni. In più, si legge nel comunicato del 18 novembre scorso, i sostenitori di entrambe le società hanno «forzato il cordone degli stewards, ingaggiavano una violenta colluttazione, sedata dal pronto intervento delle Forze dell’Ordine, senza conseguenze lesive per alcuno». Anche in questo caso bisogna sottolineare che l’uso di bengala, fumogeni e petardi è stato ripetuto diverse volte da entrambe le tifoserie della Capitale: la Lazio è stata sanzionata tre volte, mentre la Roma due. Ma anche in questo caso l’articolo 21 sulla recidiva non è scattato, analogamente al caso del Milan. E come una settimana fa ripetiamo il nostro appello: qualcuno ci dia spiegazioni per favore, ne va del credito della giustizia sportiva.
Marco Liguori
(Riproduzione riservata, consentita soltanto dietro citazione della fonte)
Nella foto (tratta da http://www.triestecittadellascienza.it/): il giudice sportivo Gianpaolo Tosel
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martedì 4 novembre 2008

Esclusivo/L’errore di Tosel favorisce il Milan

"il pallone in confusione" ha rilevato che il giudice sportivo non ha applicato l’articolo 21 del codice di giustizia sportiva, riguardante il comportamento scorretto recidivo dei sostenitori rossoneri che hanno urlato cori razziali contro i napoletani, sia durante la gara col Siena sia in quella contro il Napoli

Permettete una parola? Il giudice sportivo, Gianpaolo Tosel, ha commesso un altro errore dopo quello rilevato due mesi fa in occasione di Roma-Napoli. Stavolta lo sbaglio riguarda la mancata applicazione della recidiva, prevista all’articolo 21 del Codice di giustizia sportiva, al Milan. E in cosa consiste questo comportamento reiterato illecito dal punto di vista sportivo della società rossonera? Esso non è stato rilevato da Tosel nei comunicati 111 e 117 e riguarda i cori razzisti dei suoi sostenitori nei confronti di Napoli e dei napoletani, cantati allo stadio Meazza come una giaculatoria demenziale sia al 44° minuto del primo tempo della partita di mercoledì scorso col Siena, sia al 2° minuto della gara di domenica scorsa contro gli azzurri. Anzi, per meglio dire, nel testo si parla di «un coro costituente espressione di discriminazione territoriale» nei «confronti della tifoseria avversaria». Questo comportamento è previsto e sanzionato al numero 3 dell’articolo 11 del Codice di giustizia sportiva.
Dov’è l’errore del giudice sportivo? Consiste nel fatto che il coro razzista è stato urlato per due volte consecutive in altrettante gare di campionato, a quattro giorni di distanza l’una dall’altra: siamo dunque in presenza di un comportamento illecito ripetuto, ossia recidivo. Anzi, Tosel ha sanzionato il Milan per la partita col Siena con un’ammenda di 5mila euro, riconoscendo le circostanza attenuanti ex articolo 13. E per quello cantato nella partita col Napoli? L’importo della sanzione è stata addirittura dimezzata rispetto alla precedente, sempre col riconoscimento delle stesse attenuanti. Tosel si è dimenticato però di applicare ai milanisti l’articolo 21 comma 1, riguardante appunto la recidiva. Ecco cosa prevede il testo: «Salvo che la materia non sia diversamente regolata, alle società, nonché ai dirigenti, ai tesserati delle società, ai soci e non soci di cui all’art. 1, comma 5 che abbiano subito una sanzione per fatti costituenti violazione dei regolamenti federali e che ricevano altra sanzione per fatti della stessa natura nella medesima stagione sportiva, è applicato un aumento della pena determinato secondo la gravità del fatto e la reiterazione delle infrazioni». Quindi il Milan doveva subire una punizione più grave: invece, è stato premiato rispetto alla partita con il Siena con la diminuzione da 5mila a 2500 euro della sanzione. «Tosel ha sbagliato – ha spiegato a “il pallone in confusione” l’avvocato Fabio Turrà – poiché non ha tenuto conto della recidiva prevista dall’articolo 21. Anzi, in questo caso la recidiva è specifica ed è molto più grave di una fattispecie generica».
Insomma, il Napoli e i napoletani non solo hanno perso la partita contro il Milan (il cui risultato, si badi bene, è comunque indiscutibile e inopinabile) ma sono rimasti vittime dell’ennesima ingiustizia. Ultima osservazione. Cosa vuol dire la frase che attenua le responsabilità del Milan: «avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi»? Cosa ha usato contro i suoi tifosi che urlavano i cori incivili contro il Napoli e i napoletani: ha usato il napalm o i lanciafiamme? O più semplicemente ha fatto arrestare o segnalare alcuni di loro? Basta, come ha scritto Tosel, che la società del gruppo Fininvest abbia rivolto «a mezzo display, reiterati inviti al fine di dissuadere il pubblico da tale deprecabile comportamento»? E se non avesse avuto il tabellone luminoso, sarebbe bastato l’avviso con gli altoparlanti? Sembra un modo molto “pilatesco” di ottenere un’attenuante. In più, il giudice sportivo sottolinea «che non è stata rilevata, come riferito dai collaboratori della Procura Federale, una chiara manifestazione di dissenso da parte di altri sostenitori ex art. 13, n. 1, lett. a) CGS». Insomma, il resto del pubblico presente allo stadio Meazza non ha contestato i cori barbari. Qualcuno ci dia spiegazioni per favore: ne va del credito della giustizia sportiva.
Marco Liguori
(Riproduzione riservata, consentita soltanto dietro citazione della fonte)

Nella foto, tratta da http://www.calcioblog.it, tifosi del Milan

mercoledì 10 settembre 2008

Le due contraddizioni della sentenza di Tosel sul Napoli

Errata applicazione dell’articolo 14 del Codice di giustizia sportiva, che riguarda soltanto i fatti violenti commessi dai tifosi delle squadre di casa, e delle circostanze attenuanti non previste per esso. La società azzurra ha due valide motivazioni per ottenere una decisione a proprio favore in appello

La sentenza del Napoli è viziata da errori e la giustizia sportiva è da riformare. Lo ha dimostrato innanzitutto stamattina un articolo del Corriere dello Sport, riguardante l’errore commesso dal Giudice sportivo nella sentenza che ha sanzionato il Napoli con le chiusura delle curve dello Stadio San Paolo. E’ stato applicato l’articolo 14 del Codice di Giustizia (intitolato "Responsabilità delle società per fatti violenti dei sostenitori") sportiva che riguarda, secondo il dettato della norma stessa, soltanto le società che giocano in casa. Il Napoli, invece, giocava in trasferta. Il testo stabilisce infatti che "Le società rispondono per i fatti violenti commessi in occasione della gara, sia all’interno del proprio impianto sportivo, sia nelle aree esterne immediatamente adiacenti, quando siano direttamente collegati ad altri comportamenti posti in essere all’interno dell’impianto sportivo, da uno o più dei propri sostenitori se dal fatto derivi un pericolo per l’incolumità pubblica o un danno grave all’incolumità fisica di una o più persone". Ma c’è un ulteriore importante particolare , scoperto da "il pallone in confusione": il vecchio testo all’articolo 11 ("Responsabilità delle società per i fatti violenti") era molto più netto al riguardo. La norma recitava infatti che "le società rispondono per i fatti violenti commessi in occasione della gara da uno o più dei propri sostenitori se dal fatto derivi comunque un pericolo per l'incolumità pubblica od un danno grave all'incolumità fisica di una o più persone e, per fatti commessi all’esterno dell’impianto sportivo, laddove risulti violato il divieto di cui al dell'art. 10, comma 1. La responsabilità è esclusa quando il fatto è commesso per motivi estranei alla gara". E’ evidente dal confronto che il vecchio testo, parlando semplicemente e in generale di "gara", comprendeva sia quelle in casa, quelle fuori casa e le amichevoli. In base alle nuove disposizioni il Napoli, come qualsiasi altra società, ha ragioni da vendere per l’accoglimento del proprio ricorso: con il vecchio testo sarebbe stato tutto molto più difficile. Insomma, sarebbe stato meglio lasciare tutto com’era prima.
A ciò bisogna aggiunge un altro errore del giudice sportivo: anzi, per meglio dire, una contraddizione. Nella sentenza si stabilisce che "la Soc. Napoli è chiamata a rispondere a titolo di responsabilità oggettiva (artt. 4, n. 3 e 14 n. 1 CGS)". Questi tre articoli del Codice di Giustizia sportiva riguardano rispettivamente la "Responsabilità delle società", la "Responsabilità delle persone fisiche", e, appunto, la "Responsabilità delle società per fatti violenti dei sostenitori". Dopo aver trattato dei fatti addebitati e della "specifica recidività", il giudice Tosel parla della "consequenziale sanzione" e della "concreta e apprezzabile attività di collaborazione con le Forze dell’Ordine svolta dalla dirigenza societaria (art. 13 n. 1 lettere b-e CGS)". Quest’ultimo articolo del Codice riguarda le "Esimenti e attenuanti per comportamenti dei propri sostenitori" che riconosce al Napoli di aver "concretamente cooperato con le forze dell’ordine e le altre autorità competenti per l’adozione di misure atte a prevenire i fatti violenti o discriminatori e per identificare i propri sostenitori responsabili delle violazioni" e che "non vi è stata omessa o insufficiente prevenzione e vigilanza da parte della società". Ma questa norma non poteva essere applicata al caso del Napoli, poiché espone testualmente che "la società non risponde per i comportamenti tenuti dai propri sostenitori in violazione degli articoli 11 e 12 se ricorrono congiuntamente tre delle seguenti circostanze"tra cui vi sono le due contemplate nella sentenza. Tuttavia gli articoli 11 e 12 non sono stati assolutamente citati da Tosel nella sentenza, che ha fatto invece richiamo agli articoli 3, 4 e 14 a cui, su espressa statuizione del Codice, non si possono applicare le esimenti e le attenuanti dell’articolo 13.
Quindi, riepilogando, la sentenza è viziata da un due evidenti errori: l’applicazione al Napoli di una norma del Cgs, ossia l’articolo 14, che riguarda i fatti violenti dei propri tifosi commessi nel proprio stadio e delle circostanze attenuanti, previste nell’articolo 13, che non sono previste per l’articolo 14, ma per altre disposizioni. L’avvocato Mattia Grassani, saprà sicuramente far notare tutto ciò e ottenere una sentenza di appello sicuramente favorevole al Napoli.
Marco Liguori
(Riproduzione riservata, possibile soltanto dietro citazione della fonte)

martedì 9 settembre 2008

Tifoso napoletano mette "in vendita" su Ebay il giudice Tosel

I tifosi napoletani scherzano su Giampaolo Tosel. Sul forum del sito http://www.napolimagazine.com/ un sostenitore azzurro, ikky79, ha messo oggi "in vendita" con un annuncio su Ebay, il sito di ecommerce più noto, il giudice sportivo estensore della sentenza che ha chiuso le due curve dello stadio San Paolo. E' possibile vedere l'inserzione sul link
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=230289374939 Prezzo d'asta iniziale: un centesimo.
Nell'annuncio si sottolinea che Tosel «non capisce niente di calcio», «si diverte nel dare sentenze assurde» e che se «lo tenete in casa lui giudicherà i litigi a casa vostra», come ad esempio «tra il gattino e il canarino, decidendo di chiudere la gabbia o isolare la cuccia». Tosel, stando all'inserzione, saprebbe dirimere i «litigi tra moglie e marito», «squalificando una delle due metà del letto, dando l'obbligo di dormire in poltrona» e con «l'obbligo di lavare i piatti per un mese» con «multa per letto non rifatto».
Finora l'annuncio ha superato le 500 visite.
Marco Liguori
(Riproduzione riservata, possibile soltanto dietro citazione della fonte)
http://www.wikio.it

il pallone in confusione

Registrazione n° 61 del 28 settembre 2009 presso il Tribunale di Napoli
Sede: corso Meridionale 11, 80143 Napoli
Editore e direttore responsabile: Marco Liguori

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Le foto presenti su "il pallone in confusione" sono state in gran parte prese da siti Internet: dovrebbero essere di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, possono segnalarlo a uno dei due indirizzi email sopra indicati